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Pratica commerciale scorretta per gli abbonamenti 2011/12, giudicato "irricevibile" il ricorso del NapoliTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
lunedì 22 luglio 2019, 20:19Brevi
di Redazione Tutto Napoli.net
per Tuttonapoli.net

Pratica commerciale scorretta per gli abbonamenti 2011/12, giudicato "irricevibile" il ricorso del Napoli

E' stato dichiarato 'irricevibile' il ricorso amministrativo con il quale la Ssc Napoli contestava la multa da 100mila euro inflitta dall'Antitrust.

E' stato dichiarato 'irricevibile' il ricorso amministrativo con il quale la Ssc Napoli contestava la multa da 100mila euro inflitta dall'Antitrust il 16 aprile 2012 per una pratica commerciale scorretta relativa alla campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2011-2012. L'ha deciso con sentenza il Tar del Lazio.

L'indagine dell'Antitrust focalizzò l'attenzione sulla diffusione, tramite i siti internet della società sportiva partenopea e della Deutsche Bank di due messaggi relativi alla campagna abbonamenti 2011-2012, nei quali si prospettava la possibilita' di acquistare abbonamenti avvalendosi di finanziamenti erogati da Prestitempo, divisione proprio dell'Istituto bancario. Ne è nato, poi, un contenzioso amministrativo.

I giudici amministrativi hanno rilevato d'ufficio l'irricevibilità del ricorso. Tutto questo valutando la data di notifica del ricorso stesso, e il successivo suo deposito. Alla fine, il Tar ha considerato "che la controversia in esame rientra tra quelle soggette al rito abbreviato i cui termini sono tutti dimidiati fatta eccezione per la notifica del ricorso; che, nel caso di specie, la ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso; la notifica del ricorso effettuata a Deutsche Bank non è idonea a far decorrere il termine per il deposito del ricorso, trattandosi di soggetto non controinteressato ma cointeressato, tanto e' vero che ha proposto autonomo ricorso". In ragione di tutto questo, per i giudici il ricorso della Ssc Napoli "va dichiarato irricevibile".