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TFN, inamissibili i ricorsi dei club del Girone A riguardo l'Assemblea del 2 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
martedì 1 dicembre 2020, 20:45Altre news
di Antonino Sergi
per Tuttoc.com

TFN, inamissibili i ricorsi dei club del Girone A riguardo l'Assemblea del 2 ottobre

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore); cons. Pierpaolo Grasso – Componente; avv. Francesca Mite – Componente; avv. Valentina Ramella – Componente; dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° dicembre 2020, a seguito dei Ricorsi ex artt. 30 e 31 CGS – CONI, in relazione agli artt. 47, 49, 79, 80 e 86 CGS – FIGC delle società UC Albinoleffe Srl, US Alessandria Calcio 1912 Srl, Carrarese Calcio 1908 Srl, AS Giana Erminio Srl, US Grosseto 1912 Srl, Calcio Lecco 1912 Srl, Lucchese 1905 Srl, Aurora Pro Patria 1919 Srl, Pro Sesto 1913 Srl, Novara Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, AC Renate Srl, Olbia Calcio 1905 Srl, Piacenza Calcio 1919 Srl,US Pistoiese 1921 Srl, US Pergolettese 1932 Srl e US Città Di Pontedera Srl aventi ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 ottobre 2020, pubblicata sul C. U. n. 51/L di pari data, il seguente

DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, previa riunione dei ricorsi, li dichiara inammissibili per difetto di legittimazione all’impugnativa delle società ricorrenti e, comunque, li rigetta nel merito. Dispone addebitarsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48, comma 5, CGS. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.