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Pro Vercelli-Livorno, respinto il ricorso presentato dai piemontesiTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
venerdì 8 gennaio 2021, 12:45Girone A
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Pro Vercelli-Livorno, respinto il ricorso presentato dai piemontesi

Si riporta integralmente la delibera assunta dal Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino: "GARA PRO VERCELLI – LIVORNO DEL 16.12.2020 Il G.S. letti gli atti ufficiali, il ricorso presentato dalla Società FC Pro Vercelli 1892 S.r.l. (depositato in data 19.12.2020 ed integrato con nota depositata in data 5.1.2021) e le controdeduzioni della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. (depositate in data 6.1.2021)

OSSERVA - che alla gara in oggetto risultano aver partecipato i calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea, tutti tesserati dopo l'inizio delle gare di campionato dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l., con superamento del limite di budget e conseguente necessità di garanzia integrativa; - che a tale scopo la società A.S. Livorno Calcio S.r.l. depositava presso la Lega una fideiussione rilasciata da Bank Winter & Co. AG., che rendeva esecutivi i tesseramenti dei predetti calciatori, con conseguente rilascio da parte della Lega del "visto di esecutività"; - che da successivi controlli emergeva la non validità della citata fideiussione (peraltro confermata dalla medesima Bank Winter & Co. AG. - Agenzia di Vienna - in relazione ad ogni eventuale fideiussione rilasciata in favore della Lega Pro, da ritenersi non autentica) con conseguente invito, da parte della Lega alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l., a regolarizzare la posizione amministrativa con il deposito di 247/428 nuova ed idonea garanzia fideiussoria, entro e non oltre il termine "essenziale" delle ore 17.00 del giorno 24.11.2020; - che nel predetto termine la società A.S. Livorno Calcio S.r.l. non provvedeva al deposito di altra idonea garanzia fideiussoria; - che la Lega Pro, verificato l'inadempimento da parte della società A.S. Livorno Calcio S.r.l., ne dava comunicazione sia alla FIGC che alla Procura Federale; - che con il ricorso citato in epigrafe, la società FC Pro Vercelli 1892 S.r.l. invitava questo Giudice, verificata l'irregolare posizione dei tre calciatori, a dichiarare "l'invalidità del risultato" della gara Pro Vercelli - Livorno del 16.12.2020 terminata con il punteggio di 0-2 a favore della società Livorno; - che tale richiesta era giustificata dalla asserita automatica "caducazione degli effetti del visto di esecutività, in ragione del combinato disposto degli artt. 1 e 18 delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramenti"; - che con memoria depositata nei termini la società A.S. Livorno Calcio S.r.l. contestava la richiesta della ricorrente società FC Pro Vercelli 1892 S.r.l., sostenendo l'infondatezza della relativa richiesta in quanto non suffragata da adeguata motivazione tecnico-giuridica. Tutto ciò premesso

RILEVA - che a seguito della verifica degli atti ufficiali, della corrispondenza della Lega Pro e delle memorie delle società interessate, i fatti in esame, ove adeguatamente accertati dai competenti organi, potrebbero integrare una violazione delle norme amministrative che presiedono al regolare tesseramento dei calciatori, ma eventuali provvedimenti sanzionatori non rientrerebbero nella competenza del Giudice Sportivo; - infatti, dall'esame delle relative normative in vigore è possibile desumere, a parere di questo Giudice, che il rilascio da parte della Lega competente del "visto di esecutività" del richiesto tesseramento, rende legittima e regolare la partecipazione alle gare ufficiali del singolo calciatore cui è riferibile il tesseramento esecutivo; 247/429 - che il visto di esecutività del tesseramento da parte della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea, risulta rilasciato dalle Lega in data 3.11.2020 per tutti i predetti atleti; - che la medesima Lega non ha mai emesso provvedimenti di revoca dei visti esecutivi ma, verificati i fatti innanzi sommariamente esposti, ha solo (e correttamente) segnalato alla Federazione ed alla Procura Federale i fatti come innanzi delineati, in riferimento ai quali è tuttora in corso la relativa istruttoria da parte della Procura, all'esito della quale gli organi disciplinari competenti (diversi dal Giudice Sportivo) assumeranno eventuali provvedimenti sanzionatori; - che le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta appaiono il risultato di un processo meramente deduttivo, ma non trovano riscontro in alcuna specifica norma regolamentare; - che appare pertanto formalmente accertata l'attuale regolare posizione dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea, quali partecipanti alle gare ufficiali e quindi anche alla gara in esame; - che conseguentemente non si ravvisano violazioni disciplinari che possano inficiare la regolarità del risultato della gara in esame, quale acquisito agli atti.

Conseguentemente il GS DELIBERA - di respingere il ricorso. La tassa va incamerata.