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Novara non ammesso in C: le motivazioni del Consiglio FederaleTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
venerdì 16 luglio 2021, 17:10Girone A
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Novara non ammesso in C: le motivazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale nella riunione del 15 luglio 2021;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;

- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società NOVARA CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;

- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società NOVARA CALCIO S.p.A. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021. Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

- omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all’estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 e 30 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;

- omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le menzionate mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all’estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento;

- omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all’estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;

- omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all’estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento. Circa la ratio sottesa ai contestati inadempimenti la Co.Vi.So.C. osserva che, indipendentemente dalla qualificazione di eventuali accordi inter partes e come peraltro chiaramente prescritto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019 – l’estinzione di debiti tributari e contributivi ad opera di soggetti terzi quale modalità alternativa all’adempimento da parte dell’obbligato non risulta consentita dal vigente ordinamento. Tale circostanza, pertanto, impedisce che i summenzionati debiti erariali e contributivi possano essere ritenuti correttamente assolti alla data perentoria del 28 giugno 2021.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società NOVARA CALCIO S.p.A., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono: Le motivazioni sottese all’impugnazione della Società possono essere sintetizzate nella circostanza che il pagamento dei debiti oggetto di contestazione sarebbe avvenuto ritualmente in ragione della compensazione con crediti fiscali posti a disposizione da soggetti d’imposta terzi e tale modalità sarebbe consentita dal vigente ordinamento come peraltro confermato dall’avvenuto rilascio delle quietanze in esito alla presentazione dei relativi Modelli F24. La Co.Vi.So.C. ritiene che la ricostruzione normativa effettuata dalla Società nella propria impugnazione non sia coerente con la disciplina di riferimento. In antitesi a quanto argomentato dalla ricorrente infatti:

- non v’è dubbio che il pagamento dei menzionati debiti oggetto di contestazione sia avvenuto a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97;

- è inequivoco che i crediti fiscali impiegati in compensazione dalla Società nella fattispecie concreta siano di pertinenza di soggetti terzi;

- non appare lecito dubitare del fatto che la disciplina tributaria vigente, pur prevedendo (a talune condizioni) l’estinzione della relativa obbligazione a mezzo di compensazione, non consenta l’adempimento da parte di soggetti terzi con conseguente liberazione dell’obbligato principale;

- è fuori di dubbio, pertanto, che sia la disciplina fiscale e non l’ordinamento sportivo (come argomentato, ex adverso, nell’impugnazione) ad escludere la ritualità degli adempimenti tributari esperiti nella vicenda in esame da parte della Società ricorrente;

- appare non condivisibile l’affermazione (contenuta nel ricorso) secondo cui la mera ricezione della ricevuta dei pagamenti tributari effettuati a mezzo di Modello F24 certificherebbe in maniera inoppugnabile la legittimità e la regolarità degli specifici adempimenti; tale circostanza (vale a dire la ricezione delle relative ricevute di pagamento), infatti, non esclude affatto l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie soprattutto allorquando (come nel caso in esame) i relativi versamenti siano eseguiti a mezzo compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi (un’ipotesi che appare estranea all’ordinamento come desumibile da quanto prescritto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019). Da ultimo la Co.Vi.So.C. ritiene che non meriti condivisione anche l’ulteriore censura formulata dalla Società secondo cui “(…) in ultimo una precisazione circa i tre ritardi di tre quietanze relative solo ai contributi INPS. (…) per tabulas risulta che la richiesta è stata effettuata per tutti i tre pagamenti in data 28 giugno 2021 ma che per un errore di indicazione del tributo (…) è stato necessario ripresentare il modello con il codice errato nei giorni 29 e 30 giugno”. È opinione della Co.Vi.So.C.

– al di là delle ragioni che possono avere determinato l’intempestivo adempimento

– che siano le stesse argomentazioni sviluppate dalla Società a dare conto in maniera esplicita del fatto che i versamenti in argomento sono in realtà stati eseguiti oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di settore (vale a dire il 28 giugno u.s.).

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società NOVARA CALCIO S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o di respingere il ricorso della società NOVARA CALCIO S.p.A. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.