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Giudice Sportivo: multate Perugia e Avellino, inibito PerinettiTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
lunedì 25 marzo 2024, 19:15Altre news
di Matteo Ferri
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: multate Perugia e Avellino, inibito Perinetti

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
"
GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AREZZO e LUCCHESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
 
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio Settore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di tre minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tifosi, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed. r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO)
A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;
C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PARASCANDOLO PIETRO (PERUGIA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.