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Giudice Sportivo, otto club multati. Sanzioni più pesanti per Messina e TarantoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
martedì 26 marzo 2024, 17:30Altre news
di Sebastian Donzella
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, otto club multati. Sanzioni più pesanti per Messina e Taranto

In merito alle gare della 32^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito ai club:

GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola - Potenza del 24 Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine del primo tempo.

AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 3.000,00
TARANTO

A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro; 2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00
BRINDISI 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro circa una decina di volte per consentire la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa le molteplici sospensioni della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
ANCONA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. al 44° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco, senza provocare conseguenze; 2. al termine della gara, a seguito di una contestazione alla propria Squadra, lanciato, all’indirizzo di alcuni calciatori dell’Ancona, cinque sassi di piccole dimensioni, una bottiglietta d’acqua semipiena e un rotolo di carta che ricadevano sul terreno di gioco, senza colpire alcuno; B) danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti e un cancello metallico sito tra la zona spogliatoi e l’ingresso del Settore stesso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito delle condotte sub A) e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
CROTONE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che i lanci sono avvenuti all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
TRENTO

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Mair, intonato: 1. al 33° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 40° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per sei volte e al 43° minuto del primo tempo, ripetuto per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato; 2. al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 44° minuto del primo tempo, ripetuto per quattro volte e al 46° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 40 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco che bruciava sulla pista di atletica, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
PRO SESTO
per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%), presenti nel Settore Tribuna Ospiti, intonato: 1. al 68° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato; 2. all’86° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche; 3. all’87° minuto della gara, ripetuto per quattro volte, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il numero esiguo di tifosi autori dei cori e rilevato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).