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Giudice Sportivo, 11 club multati: 2500 euro al Foggia, 2000 ad Ancona, Lucchese e PescaraTUTTO mercato WEB
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lunedì 22 aprile 2024, 22:00Altre news
di Sebastian Donzella
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, 11 club multati: 2500 euro al Foggia, 2000 ad Ancona, Lucchese e Pescara

In merito alle gare della 37^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito ai club:

AMMENDA € 2.500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo, senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d’acqua piene e tre petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

LUCCHESE per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni e una bomba carta nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati lanciando all’interno degli stessi una bomba carta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub 1), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, tre bottigliette di Caffè Borghetti, senza conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Applicato il cumulo fra le due sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il precedente specifico a carico della società sanzionata per la condotta sub B) (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore Curva Nord, intonato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

PRO SESTO
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Ovest, al 39° minuto del secondo tempo, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per avere alcuni suoi sostenitori, intonato, al 41° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, cori offensivi e minacciosi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 30° e 31° minuto del primo tempo, per una volta e, al 65° minuto della gara, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, esposto tre striscioni contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto numero quindici seggiolini del Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).