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Rieti-Reggina è 0-3 a tavolino. -1 in classifica ai laziali
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Novembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alla gara Rieti-Reggina (non disputata).
Il G.S. letti gli atti ufficiali
OSSERVA - che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato, - che trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara
RILEVA - che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara; - che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell'art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento
TANTO PREMESSO DELIBERA - di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 - di infliggere alla medesima società l'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.
Il G.S. letti gli atti ufficiali
OSSERVA - che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato, - che trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara
RILEVA - che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara; - che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell'art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento
TANTO PREMESSO DELIBERA - di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 - di infliggere alla medesima società l'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.
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