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Serie B, giudice sportivo: per il Livorno c'è anche una multa
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 26 dicembre 2019 - Diciottesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Cremonese e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SERIE BKT
Gare del 26 dicembre 2019 - Diciottesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Cremonese e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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