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tmw / potenza / Primo Piano
Potenza, multa di 2.500 € per intemperanze dei propri tifosi
lunedì 28 novembre 2022, 19:07Primo Piano
di Redazione 3 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Potenza, multa di 2.500 € per intemperanze dei propri tifosi

NESSUN SQUALIFICATO MA SONO DIFFIDATI LAARIBI, ARMINI E CATURANO

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FIDELIS ANDRIA, PESCARA, POTENZA E TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

2.500 € POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, al termine del primo tempo, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere indirizzato degli sputi verso i Calciatori della Squadra avversaria, senza attingerli;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 96/280 1. al 6° minuto del primo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco e una all'interno del proprio Settore; 2. al 29° minuto del secondo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco ed una all'interno del proprio Settore; 3. nell'avere fatto esplodere, prima dell'inizio della partita, nel Settore loro riservato n° 2 petardi, al 2° minuto del primo tempo n° 2 petardi, all’ 11° minuto del primo tempo n° 2 petardi, al 13° minuto del primo tempo n° 1 petardo ed un petardo a fine gara;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta del bagno donne a servizio del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ARMINI NICOLO’ (POTENZA)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)