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Giudice sportivo, gli altri provvedimenti per il girone C, 1.500 € alla Juve StabiaTUTTO mercato WEB
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lunedì 28 novembre 2022, 19:40Primo Piano
di Redazione 3 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com

Giudice sportivo, gli altri provvedimenti per il girone C, 1.500 € alla Juve Stabia

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FIDELIS ANDRIA, PESCARA, POTENZA E TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

€ 3000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore; 2. nell'avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza; 3. nell'avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d'angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate); 4. nell'avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell'Avellino, senza colpire alcuna persona. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1800 VIRTUS FRANCAVILLA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere nel Settore medesimo, al 4° minuto circa del primo tempo ed al 2° minuto circa del secondo tempo, un petardo di media intensità in ciascuna delle due occasioni indicate; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato alcuni degli accessori ed una cassetta di scarico posti nel bagno riservato ai tifosi di sesso maschile della squadra ospite. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). € 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell'avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore posizionato nella Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15°minuto circa del secondo tempo, il contenuto di acqua di una bottiglietta che attingeva un Calciatore della Squadra avversaria mentre stava effettuando il riscaldamento all’interno del recinto di gioco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti 96/281 nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato due petardi, al 12° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco tre bombe carta di elevata potenza rispettivamente al 1° e 3° minuto del primo tempo, senza provocare danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva loro riservata intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 25° minuto del secondo tempo per due minuti circa e dal 36° al 42° circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere acceso nel loro Settore quattro fumogeni, così provocando il parziale danneggiamento di un sedile. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
CAPUANO EZIO (TARANTO) A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato; B) per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AUTERI GAETANO (ACR MESSINA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROMANO ANTONIO (TARANTO) A) una giornata di squalifica effettiva per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne il loro operato; B) una giornata di squalifica effettiva per recidività in ammonizione (V INFR). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)