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Giudice sportivo, nessuna sanzione per il PotenzaTUTTO mercato WEB
martedì 10 gennaio 2023, 21:23Primo Piano
di Redazione 3 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, nessuna sanzione per il Potenza

UN TURNO A DIOP DEL PICERNO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUADRE. Ammende per:
€ 1500 CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo tempo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 19° minuto del secondo tempo, al momento dell’espulsione dell’allenatore del Catanzaro, un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all’interno del recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del contenuto un Collaboratore della Procura Federale; C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 88° minuto del secondo tempo, un accendino di plastica senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 25° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena di acqua e due bicchieri in plastica; 2. al 36° minuto del secondo tempo nel recinto di gioco due bicchieri. In entrambi i casi senza causare danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori intonato: cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria all’8° minuto circa del primo tempo ed al 20° minuto circa del secondo tempo e nei confronti della città della squadra avversaria al 13° minuto del secondo tempo; al 39° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti di due tesserati della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI.
Squlifica fino al 17 gennaio e ammenda di euro 500

CARTENÌ GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI.
Squalifica per 1 turno e 500 euro di ammenda
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in particolare: dopo essere stato ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava al IV Ufficiale in modo minaccioso e continuava a protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al tunnel che conduce agli spogliatoi ma appena uscito dal campo di gioco vi rientrava immediatamente per reiterare le proteste avvicinandosi al IV Ufficiale fino a pochi centimetri, quando veniva fermato da alcuni dirigenti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI.
Ammenda di 500,00 euro
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine della gara, al rientro della squadra nel suo spogliatoio, colpiva violentemente la porta di ingresso in corrispondenza del pannello superiore in plastica, danneggiandolo, come da documentazione fotografica. misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Squalifica per una gara
COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, applaudiva ironicamente in segno di disapprovazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE) Recidività in ammonizione
DIOP ABOU (PICERNO) Recidività in ammonizione
ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA) Recidività in ammonizione
FILÌ GIUSEPPE (ACR MESSINA) Recidività in ammonizione
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) Recidività in ammonizione
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA) Recidività in ammonizione
MANIERO RICCARDO (TURRIS) Recidività in ammonizione
FRANCO DANIELE (TURRIS) Recidività in ammonizione
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE) Recidività in ammonizione