Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / serie c / Altre news
Giudice Sportivo: pioggia di ammende. Inibiti Perinetti e MartoneTUTTO mercato WEB
martedì 9 novembre 2021, 19:10Altre news
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: pioggia di ammende. Inibiti Perinetti e Martone

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e del 9 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.000 JUVE STABIA 1. per avere i suoi sostenitori, dal 21°minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra. 2. per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub 1, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 6, commi 3 e 4, e 25, comma 3, C.G.S. (r. A.A.2, r.c.c.)

€ 2.000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di Società che partecipa ad altro campionato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 2.000 CESENA per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Mare, al 36° minuto ed al 95° minuto, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 1.000 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17°minuto ed al 30°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). € 1.000 PISTOIESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori al 92°minuto circa, consistiti nell’essere alcuni di loro (almeno quattro) entrati all'interno del recinto di gioco per festeggiare la rete della squadra di casa, senza alcuna conseguenza dannosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, commi 3 e 4, e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000 POTENZA per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. IV uff.). 107/248

€ 500 PAGANESE per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all'interno dell'area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell'immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto (r. proc. fed., r.c.c).

€ 500 SIENA per avere i suoi sostenitori: 1. al 5° minuto del primo tempo, esposto per circa 2 minuti uno striscione offensivo nei confronti di un Dirigente del Modena; 2. al 5° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro offensivo nei confronti del medesimo Dirigente di cui al punto 1; 3. al 17° minuto del primo tempo intonato più volte un coro offensivo nei confronti dell'allenatore del Modena; 4. al 40° minuto ed al 44° minuto del secondo tempo intonati cori offensivi nei confronti di un calciatore del Modena. Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021

MARTONE ANIELLO (IMOLESE) per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo parole irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinandosi all’arbitro e urlando frasi offensive nei suoi confronti, venendo successivamente allontanato da un dirigente della sua squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutati il contenuto delle frasi proferite e le modalità complessive dei fatti, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal MARTONE.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 NOVEMBRE 2021

DEOMA DANIELE (LUCCHESE) per avere, al 2°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal DEOMA.

STEFANELLI STEFANO (PISTOIESE) 107/249 per avere, al 29°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, protestava nei suoi confronti con plateali gesti di dissenso alzandosi dalla panchina e uscendo dall’area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dallo STEFANELLI.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500

PERINETTI CASONI GIORGIO (SIENA) per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’AA1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si recava verso l’assistente arbitrale percorrendo circa 25 metri, gridando parole irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). D INCIDENTI

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA

LUCCHINI STEFANO (PERGOLETTESE) 1. per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro sferrando un pugno contro la sua panchina, senza romperla, in segno di dissenso verso l'operato di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. 2. per essere rimasto, al termine della gara e dopo essere stato espulso durante l'incontro, posizionato nel tunnel e nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi; 3. per aver, nelle circostanze di luogo e di tempo sub 2, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando verso la stessa frasi offensive ed irrispettose, ripetute anche dopo l'ingresso degli ufficiali di gara negli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed, r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

RUSSO VINCENZO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 45°minuto del primo tempo all’uscita dal terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con toni minacciosi e mostrandogli un tablet, gli rivolgeva frasi irriguardose ed offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva). 107/250

DI DONATO DANIELE (LATINA) 1. per avere, al termine del primo tempo nel corridoio antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’AA2, in quanto lo avvicinava e gridava a gran voce parole irrispettose al suo indirizzo. 2. per avere, al 16°minuto del secondo tempo, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

STRANO GIUSEPPE (GIANA ERMINIO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete avversaria, preso a calci la panchina aggiuntiva più volte, facendola ribaltare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. S

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

PAVANEL MASSIMO (PADOVA) per aver pronunciato espressioni blasfeme al 65°, 78° e 93° minuto circa. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.). S

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse squalificato, in modo evidente e continuativo, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.

PANTERA PAOLO (FERMANA) per essere entrato ed esserci trattenuto all’interno degli spogliatoi prima dell’inizio della gara, nonostante fosse squalificato come da C.U. n. 97/DIV del 2.11.2021 in violazione dell’art 21, comma 9, C.G.S