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Giudice Sportivo: stangate Avellino, Foggia, J.Stabia, Catania. 1 turno a CudiniTUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com
martedì 9 aprile 2024, 19:15Altre news
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: stangate Avellino, Foggia, J.Stabia, Catania. 1 turno a Cudini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5, 6, 7 e 8 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, JUVE STABIA, FOGGIA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PICERNO, RIMINI, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; 
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA 
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 3.500,00

AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;
4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;
5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, al 4° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 92° minuto della gara, dal Settore Nord, sul terreno di gioco, una bottiglietta d’acqua semi vuota all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, senza colpirlo;
2. al termine della gara, mentre l’Arbitro e i suoi assistenti rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dal Settore Tribuna Ovest, al loro indirizzo una bottiglietta d’acqua semipiena che non colpiva al volto l’Arbitro per pochi centimetri.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità delle condotte sub A) e sub B), n. 2, e considerati i modelli organizzativi adottati (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.). 

JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre entravano in campo, un fumogeno nel recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, causando la bruciatura del manto erboso;
2. danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° al 21° minuto della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3 e 26 valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 3.000,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 
1. nell’aver lanciato, dal 40° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, due bottigliette d’acqua di cui una vuota e una semipiena, un occhiale da sole, tre pezzi di seggiolini divelti e cinque fumogeni sul terreno di gioco (eccetto uno dei tre pezzi di seggiolino lanciato nel recinto di gioco) causando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro in due occasioni (al 42° minuto del secondo tempo e al 43° minuto del secondo tempo) per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
2. nell’aver danneggiato sei seggiolini nel Settore loro riservato; 
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato: 1. al 4° minuto del secondo tempo, per tre volte un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dopo il 45° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub A) n.1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.800,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA
per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud:
1. intonato, al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra, ripetuto per cinque volte che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
2. intonato, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco vari cori, ciascuno ripetuto molteplici volte, nei confronti di tifosi di un’ulteriore squadra avversaria che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). 

TARANTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 25° minuto del secondo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, in entrambi i casi ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, due striscioni non autorizzati (dalle dimensioni di circa 8x2 metri) contenenti entrambi una frase provocatoria e offensiva nei confronti dei tifosi di un’altra Squadra avversaria. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 1.000,00
BENEVENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al termine della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 
2 esploso, al termine della gara, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
AREZZO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, nel pre-gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 250,00
MONOPOLI
per avere i propri sostenitori divelto tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).



AMMENDA € 100,00
TRIESTINA
per avere i suoi sostenitori (50%) presenti nella Gradinata Settore B-C, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 34° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

ALOISI TOMMASO (AVELLINO) 
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 APRILE 2024

PASCIUTI IACOPO (CARRARESE)
per avere, all’82° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto, in quanto non adempiva alla richiesta formulata da un componente della Procura Federale di identificare il tesserato della propria squadra che si era reso autore di una condotta non corretta nei confronti di un tesserato della
squadra avversaria e di un collaboratore della Procura Federale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)
DI RENZO PIERO (PINETO)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARBONE RICCARDO (JUVE STABIA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUDINI MIRKO (FOGGIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro sbracciando e urlando, per protestare nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)

MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)
FACCIOLI ANDREA (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (II INFR)
VILLA ALBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
MUSSA GIOVANNI (PERGOLETTESE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FIORE FABIO (TRIESTINA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti e pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MARINACCIO RAFFAELE (BENEVENTO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MENGA MICHELE (VIS PESARO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).