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Triestina, Milanese patteggia due mesi di inibizione. Multa al club

Triestina, Milanese patteggia due mesi di inibizione. Multa al clubTUTTO mercato WEB
© foto di Monia Bracciali
giovedì 31 maggio 2018, 17:572018
di Luca Bargellini

Due mesi di inibizione per l'amministratore unico Mauro Milanese e un'ammenda di €1.333 nei confronti della Triestina: queste le decisioni adottate in relazione al patteggiamento richiesto dallo stesso protagonista della vicenda in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società e vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport, la prestazione del consenso da parte della Procura Federale e rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo.

Conto Milanese era stato aperto un procedimento "in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver provveduto, in data 6.09.2017, a tesserare, quale dirigente responsabile delle squadre Nazionali della Società rappresentata, il Sig. Umberto BRUNO, già tesserato dal 28.07.2017 per la ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro settore, e quindi in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.". La Triestina era stat invece chiamata in causa "per responsabilità diretta in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata".

Due mesi di inibizione anche per Umberto Bruno "dal 28 luglio 2017 dirigente responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TRIESTINA VICTORY e dal 6/9/2017 dirigente responsabile delle squadre Nazionali dell’U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l. in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto il 28 luglio 2017 il proprio tesseramento in favore dell’ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro Settore Giovanile, e per aver firmato, il successivo 6/9/2017, in costanza del tesseramento anzidetto, il tesseramento per l’U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 srl, militante nel Campionato Nazionale professionistico della Lega di Serie C, come risultante dagli atti acquisiti al giudizio"