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Giudice Sportivo: multe per Foggia e Turris!
lunedì 2 maggio 2022, 15:44News
di Vincenzo Piergallino
per Tuttoturris.com

Giudice Sportivo: multe per Foggia e Turris!

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1 MAGGIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria: 1 - al 20°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti; 2 - al 25°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “curva sud”, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto; 3 - al termine della gara quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte; 4 - al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 1500 TURRIS per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato “curva nord settore ospiti”, intonato, al 7°minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).