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Catania, per la prossima stagione forte idea Francesco Baldini
Una partita da giocare sabato dopo la vittoria all’andata per 1-0 contro l’Avellino, un futuro tutto da disegnare. Con Francesco Palmieri primo candidato per diventare uomo mercato del club rossoblu, appare poco certa la permanenza di Zeoli in panchina per la prossima stagione. E cosi il nome forte è quello di Francesco Baldini del Trento. Sarebbe un ritorno. Il tecnico tratta il prolungamento del contratto con il suo attuale club e a stretto giro - probabilmente già tra domenica e lunedì - sono attese novità in un senso o nell’altro, con poche possibilità al momento di proseguire il rapporto. L’incontro servirà a capire se ci saranno le condizioni per andare avanti o meno. E intanto il Catania - sabato sera alle 20:30 impegnato al Partenio nella gara che in virtù della vittoria all’andata lo vede favorito sulla squadra di Michele Pazienza - per il futuro studia le mosse. E Baldini è una forte idea a tinte rossoblu…
I provvedimenti del Giudice Sportivo
GARE DEL 21 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord intonato: 1. al 22° minuto della gara un corooffensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; 2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; 2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva subito allontanato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto con l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
FINOTTO MATTIA (CARRARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
CAPEZZI LEONARDO (CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
MONACO SALVATORE (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
ANTONELLI NICOLO (TORRES)
I provvedimenti del Giudice Sportivo
GARE DEL 21 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord intonato: 1. al 22° minuto della gara un corooffensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; 2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; 2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva subito allontanato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto con l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
FINOTTO MATTIA (CARRARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
CAPEZZI LEONARDO (CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
MONACO SALVATORE (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
ANTONELLI NICOLO (TORRES)
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