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TMW - IAFA a Di Cintio: "Polemica immotivata che per noi finisce qui"

TMW - IAFA a Di Cintio: "Polemica immotivata che per noi finisce qui"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Vitiello
sabato 30 marzo 2019, 20:13Altre Notizie
di Stefano Sica

Sembra non placarsi la polemica relativa alle iniziative nate per avversare la nuova normativa agenti sportivi prevista dalla L. 205/2017, dal correlato D.P.C.M. del 23 Marzo 2018 e dal regolamento CONI apposito. Nella giornata di venerdì 29 Marzo, gli avvocati Di Cintio e Ferrari dello studio DCF, che assiste alcuni soggetti che hanno impugnato le nuove disposizioni istituzionali in materia di mediazione e rappresentanza per atleti e società sportive, hanno rilasciato a riguardo delle dichiarazioni alla nostra redazione, tirando in ballo una delle associazioni di categoria degli agenti sportivi, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, la IAFA. La replica del Direttivo di quest'ultima non si è fatta attendere: tramite un comunicato fatto pervenire a TuttoMercatoWeb, l'associazione di agenti sportivi ha voluto chiarire la propria posizione, fornendo doverose puntualizzazioni e ponendo uno stop definitivo alle polemiche. "Apprendiamo dai media e dai social di alcune dichiarazioni rilasciate dagli avvocati Di Cintio e Ferrari dello studio DCF, nelle quali viene reiteratamente tirata in ballo la nostra associazione, senza fondate motivazioni - si legge -. Saremmo ben lieti di conoscere quali sono le "informazioni non corrette" che - a loro dire - avremmo diffuso, visto che attraverso un comunicato, ci siamo esclusivamente limitati a riportare fedelmente sulla nostra pagina social IAFA - visibile a tutti! - i punti salienti dell'ordinanza n. 4092/2019, emessa dal TAR LAZIO lo scorso 27 marzo, per il giudizio 2637/2019, che ci vedeva costituiti come interventore "ad opponendum".
Tanto premesso, al contrario da quanto dichiarato dai professionisti in questione, l'attacco mosso dai loro assistiti nei confronti degli agenti abilitati ante 2015 per pubblica prova di esame, nonché di coloro che hanno sostenuto e superato la prova generale indetta dal Coni, risulta diretto, chiaro e comprovabile.

I ricorrenti, infatti, hanno impugnato sia il bando di esame Coni 2019 - chiedendone "l'annullamento previa la sospensione dell'efficacia" - sia tutti gli atti normativi ed amministrativi presupposti nella parte in cui riconoscono la perdurante validità dei titoli legittimamente conseguiti dagli agenti calcistici professionisti tra il 2001 ed il 31 Marzo 2015.
Nonostante ciò, non sussiste assolutamente alcuna "ostilità" da parte dell'associazione, che si prodiga solo a perseguire gli scopi sociali sanciti dal proprio statuto, tra cui sicuramente figurano la tutela dei diritti degli agenti sportivi professionisti, e la promozione di una disciplina congrua per l'esercizio della loro attività, nel rispetto dell'ordinamento statuale italiano e dei principi del diritto comunitario in materia.
D'altronde, aggiungiamo che, a nostro avviso, la nuova normativa agenti sportivi introdotta dal legislatore italiano, è stata evidentemente emanata nel pubblico interesse, e due valenti professionisti come Di Cintio e Ferrari, sono certamente consapevoli di cosa significhi.
Tra l'altro, è un dato oramai noto che la stessa FIFA abbia già ufficialmente deliberato - per quanto di competenza - il ritorno entro il 2020 ad un sistema che preveda filtri qualitativi per l'accesso alla categoria degli agenti calcistici. Una decisione che molto probabilmente è stata ispirata proprio da quanto fatto in Italia.
Pertanto, in linea con i valori di trasparenza e correttezza su cui si è sempre basato l'operato dell'associazione, siamo pienamente convinti che nella vita contino i fatti (documentati!) e non le interpretazioni soggettive, e a tal fine ci rendiamo disponibili a fornire a chiunque vanti un legittimo interesse, i riscontri probatori di tutto quanto asseriamo.
In merito alle specificità della controversia giudiziale sopra menzionata, non riteniamo sia questa la sede opportuna per controbattere, ma di certo ribadiamo con fermezza e convinzione il concetto generale di "inequiparabilità" - in fatto ed in diritto - tra chi ha conseguito il titolo abilitativo professionale permanente di agente sportivo (pienamente assimilabile a quello previsto dalla nuova normativa statuale di settore) e chi ha effettuato registrazioni temporanee a pagamento ad un elenco federale, senza alcun vaglio preliminare delle competenze professionali.
In conclusione, pur prendendo atto con grande interesse e serafica serenità del monito lanciato da chi ha idee diverse a riguardo, il quale auspica "la disputa di una partita su diversi terreni di gioco", ci accontentiamo nell'occasione di aver dissipato i dubbi dello studio DCF circa l'irreprensibilità della IAFA, precisando da ultimo che, per quanto ci riguarda, la polemica insorta si chiude qui. Anzi, a ben vedere, non è mai esistita".

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