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Serie C, il Giudice Sportivo: Nwanege, Garritano e Jallow fermati per due turniTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:36Serie B
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: Nwanege, Garritano e Jallow fermati per due turni

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per due turni Karlson Mukum Nwanege del Perugia per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti”, Luca Garritano del Cosenza “per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti” e Sulayman Jallow della Vis Pesaro “per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al petto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere”. Stop di un turno invece per Christian Celesia (Campobasso), Antonio D’Alena (Casarano), Marco Chiosa (Arezzo), Riccardo Sganzerla (Bra), Marco Garetto (Rimini) e Christian Corradi (Trento). Fermati anche due allenatori: Gaetano Auteri del Benevento per due giornate e Giovanni Lopez dell’AlbinoLeffe per una giornata. Di seguito invece le multe alle varie società: AMMENDA € 1.200,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1.otto petardi di media intensità nel recinto di gioco (4 al 19°, 2 al 20° e 2 al 21° minuto del secondo tempo), senza conseguenze; 2. al 19°, al 20° e al 21° minuto del secondo tempo, quattro bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 21° minuto del secondo tempo, un bengala nel campo per destinazione a meno di un metro dalla bandierina del calcio d’angolo che causava l’interruzione della gara per circa 1 minuto da parte dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 1.000,00 SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, tre 8/20 bottigliette d’acqua semivuote all’indirizzo del calciatore autore del gol, il quale si era recato sotto la Curva dei tifosi avversari per esultare; due delle bottigliette terminavano sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 600,00 PINETO per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.). SORRENTO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.). AMMENDA € 400,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00 UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro pannelli metallici che compongono i gradoni ubicati nel Settore Curva Ferrovia – Settore Ospiti loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).