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Giudice sportivo, multe a Taranto e Foggia inibizione a Franzese e Greco del Picerno
martedì 25 gennaio 2022, 19:31Primo Piano
di Redazione 3 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, multe a Taranto e Foggia inibizione a Franzese e Greco del Picerno

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA' AMMENDA
€ 2000 TARANTO a) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’aver lanciato dalla curva occupata dagli stessi all’interno del recinto di gioco, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite e, al termine della partita, cinque bottigliette mentre i giocatori della squadra ospite raggiungevano il tunnel verso gli spogliatoi, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno; 2 - nell'avere fatto esplodere, al 43°minuto del primo tempo, un petardo all'interno della curva occupata dagli stessi; b) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1 - al 15°minuto del primo tempo, nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato; 2 - al 39°minuto del secondo tempo, nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 13° ed al 19° minuto circa, due bottigliette di acqua, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2022
FRANZESE ROBERTO (PICERNO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto entrava sul terreno di gioco di gioco e con fare minaccioso si avvicinava al predetto pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).
GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare minaccioso si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (TURRIS) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare aggressivo si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
GENNARO DI MAIO (FIDELIS ANDRIA) per avere ripetutamente, al 35°ed al 45°minuto circa del primo tempo ed al 5° ed al 31°minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. 173/410 Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

CALCIATORI SQUALIFICATI UNA GARA
BIANCHI EDOARDO (PAGANESE) per aver tenuto, al 18°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA) per aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema, in un unico contesto mentre al termine del primo tempo stava rientrando negli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
D’ERRICO ANDREA (BARI)
PUCINO RAFFAELE (BARI)
ROCCA MICHELE (FOGGIA)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
GIORGINI ANDREA (LATINA)

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