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Giudice sportivo, multa e squalifiche per il TarantoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
martedì 28 febbraio 2023, 16:57Primo Piano
di Redazione 3 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, multa e squalifiche per il Taranto

Le reitarate e plateali proteste del dopo partita di Potenza-Taranto costano caro alla società pugliese che subisce dal Giudice sportivo tre squalifiche e una multa.

AMMENDA di € 800,00 TARANTO per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
EVANGELISTI LUCA (TARANTO) A) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei suoi confronti;
B) al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso e gli mostrava, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso mostrandogli, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO (TARANTO)
per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto nello spazio antistante gli spogliatoi, inveiva nei loro confronti proferendo frasi irrispettose ed offensive per dissentire sul loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
L'allenatore rossoblu è stato anche diffidato.

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