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Caso Finworld: Corte Federale accoglie ricorso FIGC, Viterbese e RiminiTUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Rosito
mercoledì 19 dicembre 2018, 19:59Primo Piano
di Redazione TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte TuttoC.com

Caso Finworld: Corte Federale accoglie ricorso FIGC, Viterbese e Rimini

La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso di FIGC, Viterbese e Rimini, avverso l'annullamento da parte del TFN della delibera del commissario straordinario della FIGC del 30 agosto 2018, riguardante le sanzioni per i club che avevano sottoscritto la fideiussione obbligatoria per l'iscrizione con la società Finworld e che non l'hanno sostituita. Per queste società erano previsti 8 punti di penalizzazione e una sanzione pecuniaria di 350.000 euro, pari quindi alla fideiussione stessa. Di seguito il comunicato della Corte Federale: 

1. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)

2. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETA’ RIMINI FC SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)

La C.F.A., tenuto anche conto dei ricorsi proposti dalle società AS Viterbese Castrense Srl e Rimini FC Srl, da convertirsi in interventi adesivi, accoglie il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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