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Picerno-Bitonto, le motivazioni della sentenza. Il deferimentoTUTTO mercato WEB
venerdì 4 settembre 2020, 21:43Primo Piano
di Redazione TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com

Picerno-Bitonto, le motivazioni della sentenza. Il deferimento

Riportiamo integralmente le motivazioni della pesante sentenza che il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alle due società e ai tesserati coinvolti.

• • • •

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore); avv. Paolo Clarizia – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 agosto 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2218/1491 pf18–19/GC/GT/ag del 10.08.2020 nei confronti dei sig.ri Rossiello Francesco, D’Aucelli Paolo, De Santis Nicola, Anaclerio Michele, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, De Santis Vincenzo, Mitro Vincenzo e delle società USD Bitonto Calcio, AZ Picerno Srl e Potenza Calcio Srl,
la seguente

DECISIONE

Il deferimento
Con provvedimento n. 2218/1491 pf18 – 19/GC/GT/ag del 10 agosto 2020, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– i sigg.ri Anaclerio Michele, all’epoca dei fatti calciatore della società USD Bitonto (promotore dell'accordo illecito) e De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore Anaclerio Michele e la società A.Z. Picerno), per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per aver, in concorso tra loro, con i soggetti indicati nei punti successivi e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere direttamente e personalmente delineato i dettagli dell’accordo illecito, a seguito del quale Anaclerio Michele concordava con De Santis Vincenzo la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società AZ Picerno) come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore, somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito, riservando una quota-parte a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta;
– il sig. De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, il De Santis Nicola, dopo aver preventivamente informato Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto delegato alla firma, consentiva e autorizzava l’accordo illecito così come rappresentatogli da Anaclerio Michele, ricevendo, altresì, la quota parte di sua spettanza della somma concordata e consegnata per l’illecito, pari ad € 500,00;
– i sigg.ri Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone
Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo (capitano) all’epoca dei fatti calciatori della società USD Bitonto, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver tutti, in concorso tra loro, con gli altri soggetti di cui al presente provvedimento di incolpazione, e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, conseguendo come contropartita quota parte della complessiva somma di € 25.000,00 concordata per la realizzazione dell’illecito, somma che, consegnata al capitano Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita secondo le indicazioni ricevute da Anaclerio, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito, fatta salva la quota-parte riservata a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta. In particolare, al Patierno Francesco Cosimo (capitano), pur avendo richiesto la somma di € 1.700,00, veniva riconosciuta la somma di € 1.450,00;
- il sig. Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto con potere di firma, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare per aver consentito e autorizzato l’illecito accordo riferitogli da De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, finalizzato a determinare un risultato finale della gara favorevole all’ASD P.AZ Picerno, e comunque, utile per la promozione della stessa nella categoria superiore, in cambio della corresponsione della somma di € 25.000,00 da parte della società ASD P.AZ Picerno da distribuirsi fra i tesserati della USD Bitonto partecipanti all’illecito, fatta salva la quota-parte riconosciuta a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta;
- il sig. Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società ASD P AZ Picerno, in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per aver condotto e definito la trattativa dell’accordo illecito per il tramite di De Santis Vincenzo, mettendo a disposizione di quest’ultimo la somma di € 25.000,00, successivamente consegnata dal De Santis a Patierno Francesco Cosimo (capitano della squadra USD Bitonto) e da questi ripartita e distribuita fra i tesserati del Bitonto coinvolti nell’illecito, fatta salva la quota-parte riservata a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta, al fine di assicurare, per la predetta gara, un risultato finale favorevole alla società ASD P AZ Picerno, allo scopo di far conseguire alla stessa società direttamente la vittoria del campionato senza dover affrontare gli “spareggi” dei Play Off; – il sig. D'Aucelli Paolo (detto Paolone) all’epoca dei fatti dirigente-segretario della società USD Bitonto per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 7 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 7, CGS), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza per il tramite di Anaclerio Michele della “combine” riguardante la gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019, valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ;
- la società AZ Picerno srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.), per rispondere in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società ASD P AZ Picerno in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- la società USD Bitonto a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 1, 2 e 3 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co.1, 2 e 3 del CGS), per rispondere in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto delegato alla firma, De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, Anaclerio Michele, all’epoca dei fatti calciatore della società USD Bitonto, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo (capitano) all’epoca dei fatti calciatori della società USD Bitonto e D'Aucelli Paolo (detto Paolone) all’epoca dei fatti segretario della società USD Bitonto, in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- la società Potenza Calcio srl (matr. 947700) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del CGS) per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili al proprio dirigente De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore Anaclerio Michele e la società A.Z. Picerno), in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti.
[continua]