Picerno-Bitonto, le motivazioni della sentenza. La fase istruttoria
Continua il documento del Tribunale Federale Nazionale.
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La fase istruttoria
In data 21.6.2019 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1491 pf 18-19, avente ad oggetto “Ipotesi di illecito sportivo riguardo ad una possibile alterazione del risultato della gara PICERNO-BITONTO (Campionato di Serie D. Girone H) terminata con il punteggio di 3 – 2”, di cui era venuta a conoscenza attraverso notizie stampa riportanti l’avvenuta apertura presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari di un procedimento penale nei confronti di società sportive e tesserati FIGC.
Come dettagliatamente riportato e documentato nell’atto di deferimento e nei relativi allegati, “le predette notizie di stampa facevano riferimento a perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società sportive di Serie D Usd Bitonto Calcio, AZ Picerno e otto persone fisiche nell’ambito di una indagine per frode sportiva su una presunta combine nella partita dello scorso 5 maggio 2019 conclusa con il risultato di 3 - 2 per l’AZ Picerno. In particolare le perquisizioni venivano eseguite nelle sedi delle due società, nelle abitazioni di calciatori e dirigenti”. Inoltrata formale richiesta di copia della documentazione con nota n.14940/1491 pf 18-19 GP/GT/ag del 24 giugno 2019 (art. 2 della Legge n. 401/1989 e/o dell’art.116 c.p.p.), il titolare del procedimento penale nr. 6846/19 R.G.N.R. mod. 21 in data 01.07.2019 autorizzava il rilascio di copia del decreto di perquisizione e copia dei verbali di esecuzione redatti dagli Ufficiali di p.g. appartenenti al Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bari.
Il predetto provvedimento del 06.06.2019 dell’A.G. risultava essere stato emesso nei confronti dei signori Anaclerio Michele; Picci Antonio Giulio; Turitto Onofrio; Rubini Leonardo; Patierno Francesco Cosimo; De Santis Nicola; Fiorentino Daniele e Montrone Giovanni, tutti tesserati per l’USD Bitonto Calcio ed indagati per il delitto di cui all’art. 110 c.p. e all’art. 1 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 (frode in competizione sportiva), commesso in Bitonto il 05.05.2019. La perquisizione veniva disposta presso le abitazioni degli indagati; presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica P. AZ Picerno; presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica USD Bitonto, nonché presso eventuali altri luoghi e/o veicoli di proprietà e/o comunque nella disponibilità degli indagati.
Con pec del 31 luglio 2019 l’A.G. autorizzava anche l’audizione dei soggetti nella stessa indicati.
Svolta un’autonoma attività dì indagine sulla scorta della scarna documentazione così acquisita, in quanto ancora in corso l’indagine penale, venivano ritualmente richieste (in data 8.8.2019 e 24.9.2019) e concesse (in data 9.8.2019 e 24.9.2029) due proroghe, cui faceva seguito, previa condivisione con il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, il provvedimento di archiviazione comunicato il 30.10.2019, perché allo stato, non emerse fattispecie di rilievo disciplinare.
Il 1°.7.2020, dando seguito alle richieste della Procura Federale inoltrate nella vigenza del procedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari informava dell’avvenuta Conclusione delle indagini preliminari e della notifica del relativo avviso ex art. 415 bis cpp; seguiva la richiesta di trasmissione degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale e, alfine, in data 13.7.2020, l’avvenuta trasmissione degli stessi.
All’esito della copiosa documentazione così trasmessa, contenente anche la trascrizione di colloqui telefonici intercettati tra taluni dei soggetti indagati, la Procura federale provvedeva alla riapertura delle indagini in data 15.7.2020.
Emersi, dalle indagini cosi riaperte, i fatti descritti nei capi di incolpazione sopra riportati, all’esito delle stesse la Procura Federale comunicava alle parti la loro avvenuta conclusione, con invito a presentare memorie ovvero a formulare richiesta di audizione.
Inviavano memorie difensive il sig. De Santis Vincenzo; la soc. Potenza Calcio Srl; Turitto Onofrio; Montrone Giovanni; la soc. USD Bitonto con i signori Rossiello Francesco; De Santis Nicola e D’Aucelli Paolo.
Chiedevano di essere ascoltati i signori Anaclerio Michele e Patierno Francesco Cosimo, alla cui audizione si procedeva, rispettivamente, il 5 ed il 7 agosto 2020, in tale circostanza riconoscendo la responsabilità dei fatti ascritti e prestando attività collaborativa.
Montrone Giovanni, tramite il difensore, in data 8 agosto 2020 faceva pervenire una dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità.
Picci Antonio Giulio, tramite il difensore, faceva pervenire in data 9.8. 2020 “dichiarazioni collaborative ex art. 129 CGS”, anche in questo caso con assunzione di responsabilità..
Disposta l’audizione del sig. Mitro Vincenzo su richiesta del suo difensore, si procedeva al suo rinvio per il manifestato impedimento del secondo, protrattosi anche per la seconda convocazione, sicché vi era rinuncia all’audizione e richiesta di termine per il deposito di memorie difensive, di poi non depositate per il manifestato persistere dell’impedimento del difensore.
Il Calcio Foggia 1920 SSD a rl interveniva già in questa fase, nel contempo formulando richiesta di convocazione per l’udienza dibattimentale.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 31.8.2020, inviavano memorie difensive il sig. De Santis Vincenzo; il sig. Fiorentino Daniele; il sig. Turitto Onofrio; la soc. US Bitonto Calcio con i signori Rossiello Francesco, De Santis Nicola e D’Aucelli Paolo; il sig. Mitro Vincenzo; la soc. AZ Picerno Srl e la soc. Potenza Calcio Srl.
Depositavano memoria con istanza di intervento la SSD Audace Cerignola ed il Rende Calcio 1968 Srl.
Il Calcio Foggia 1920 SSD a rl depositava memoria esplicativa.
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