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Bisceglie e Audace Cerignola ricorrono contro bocciatura riammissione e ripescaggio in CTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Vitiello
martedì 16 luglio 2019, 19:03Le notizie
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

Bisceglie e Audace Cerignola ricorrono contro bocciatura riammissione e ripescaggio in C

Il Collegio di Garanzia del Coni ha ricevuto i ricorsi di Bisceglie e Audace Cerignola contro la bocciatura relativamente a domande di ripescaggio e riammissione al torneo di serie C.

Ecco la nota del CONI:

- ricorso presentato dalla S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”. La ricorrente Audace Cerignola chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento impugnato e, per l’effetto, di disporre il ripescaggio della ricorrente medesima, anche in sovrannumero, al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020, per tutte le ragioni esposte nel ricorso.

- ricorso presentato dalla A.S. Bisceglie s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata sul C.U. n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione del suddetto sodalizio al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020 - per non avere “soddisfatto, nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo all’impianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019” – nonché per l’impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’11 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro in essa richiamate, nonché ai CC.UU. FIGC n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere. La ricorrente A.S. Bisceglie chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 16/A del 12 luglio u.s., e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato e di disporre l’immediata ed incondizionata riammissione della ricorrente medesima al Campionato di Serie C s.s. 2019/2020, anche in sovrannumero e/od a completamento dell’organico, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale.