Manuale Licenze Nazionali 23-24, gli adempimenti per i club di B: il 20 giugno suona il gong
Tramite il Comunicato Ufficiale n° 66/A del 9 novembre 2022, la FIGC ha reso noti gli adempimenti per ottenere la Licenza Nazionale, vale a dire l'iscrizione al prossimo campionato. In particolare, ecco gli adempimenti a carico dei club di B:
D) Le società devono, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800,000,00,
3) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui all’art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo Codice di Autoregolamentazione;
4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale 4 Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
5) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 4), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
6) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2023, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2023.
7) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;
8) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi 5 gli incentivi all’esodo, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;
9) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali.
10) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale.
11) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare 6 complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale.
12) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 10): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse.
13) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
14) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
15) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2022 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle rate scadute al 31 maggio 2023. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale.
16) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.
E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
F) L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024.