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Il fatto della settimana - Viterbese, svelato "il mistero" penalizzazione: rate in scadenza al 17 ottobre pagate al 18 novembre. Importo non rilevante ma norme obbligano almeno al -2. Il club non ci sta!TUTTO mercato WEB
domenica 29 gennaio 2023, 00:00Il Punto
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Il fatto della settimana - Viterbese, svelato "il mistero" penalizzazione: rate in scadenza al 17 ottobre pagate al 18 novembre. Importo non rilevante ma norme obbligano almeno al -2. Il club non ci sta!

Per la seconda settimana di fila è il problema penalizzazione di casa Viterbese a finire sotto la lente d'ingrandimento. Ma questa volta perché - come richiesto a più riprese dal club laziale - il Tribunale Federale Nazionale ha finalmente pubblicato le motivazioni della sentenza. 

Già nella giornata di mercoledì il presidente Marco Arturo Romano, provando a rassicurare i tifosi dopo il -2 che ha portato i gialloblù all'ultimo posto in classifica del girone C, aveva dichiarato ai colleghi de Il Messaggero: "Stiamo aspettando le motivazioni della penalizzazione per poter fare ricorso. Noi abbiamo pagato tutto, stipendi, Irpef e Inps. È solo questione di un formalismo che riguarda una piccola somma, che comunque è stata pagata ma secondo i controlli con qualche giorno di ritardo. Tra l'altro, a parere nostro e dei nostri consulenti, quella piccola somma non andava neanche pagata perché non previsto nelle norme federali. Purtroppo nel calcio professionistico non conta spesso la sostanza ma la burocrazia. Sono sicuro che quei due punti ci verranno restituiti".

Mentre nella mattinata di venerdì la società aveva emanato un ulteriore comunicato: "È passata più di una settimana da quando ci sono stati inflitti due punti di penalizzazione, ed ancora non sappiamo il motivo di tale penalizzazione. Ribadiamo che la società è in regola con tutti i pagamenti Inps, Irpef e stipendi calciatori. Sono in discussione pagamenti di poche migliaia di euro, anche queste saldate, di rateizzazioni agenzia delle entrate riscossione, i quali, a parere dei consulenti della Us Viterbese 1908, non costituivano scadenza endofederale. Rate queste che sono state saldate pochi giorni dopo la scadenza del 16.10.2022. Ripetiamo che tale rateizzazione era sospesa per lo Stato, quindi non si capisce il perché della penalizzazione. Siamo in attesa di tali motivazioni, per poter fare ricorso".

Nella serata di venerdì sono quindi giunte le motivazioni del TFN, dove si legge per quanto riguarda la fase istruttoria: "Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale venivano acquisite, oltre alla segnalazione e ai relativi allegati e ai documenti di rito, le cartelle di pagamento da cui aveva tratto origine la rateizzazione il debito oggetto di contestazione e si accertava l’assenza di comunicazioni riguardanti gli omessi versamenti da parte della Società. Veniva, inoltre, acquisita la prova del pagamento delle due rate di luglio e agosto, effettuato dalla Viterbese in data 18.11.2022".

Le decisioni del TFN sono così approfonditamente motivate: "Ai sensi del combinato disposto delle suindicate norme, pertanto, in relazione al periodo 1° luglio – 31 agosto, il pagamento dei contributi INPS e la relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. devono essere compiuti entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno. Nella fattispecie de qua risulta pacifico e non contestato che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi INPS non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022. Sul punto appare, allora, irrilevante l’eventuale e, in ogni caso, non documentata, impossibilità di scorporare gli importi relativi al debito INPS dal totale dovuto, avente una natura triplice (INPS, IVA e contravvenzioni stradali). Quanto sopra, unitamente alla circostanza che la rateazione sia stata concessa dall’ente esattore e non dall’ente impositore non può, certamente, incidere in alcun modo circa la natura, ancorché parziale, di debito INPS delle somme dovute. Né, ai fini d’interesse del presente giudizio, assume alcuna rilevanza, tranne che nell’ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione, la circostanza che nei rapporti con l’Ente Esattore Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio sia condizionata al mancato pagamento di cinque rate. Non appare, infine condivisibile la tesi della difesa secondo la quale l’assenza nell’ordinamento sportivo di una specifica norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetto di una rateazione impedirebbe l’applicazione di sanzioni in capo ai deferiti. Il mancato pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ai mesi di Luglio ed Agosto nonché alla relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Giovanni Capozzoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della società deferita. La società US Viterbese 1908 Srl, risulta sanzionabile con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione. Pur dando atto, infatti, che l’importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell’addebito contestato, ha provveduto al pagamento delle rate stesse, la norma sanzionatoria prevede espressamente che “il mancato pagamento [......] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Come evidenziato dalla Corte Federale d’Appello a sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020 esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”".

Ora il club avrà quindi la possibilità di appellarsi alla Corte Federale d'Appello per far valere le proprie ragioni, come già annunciato in un ulteriore comunicato: "La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha reso note le motivazioni sul provvedimento dei due punti di penalizzazione alla Us Viterbese 1908. Nella stessa emerge quanto da Noi affermato: i pagamenti contestati sono di piccola entità e poi immediatamente saldati, riguardano Agenzia delle Entrate e Riscossione e non Inps; nelle NOIF non è prevista una scadenza per questa tipologia di pagamenti. Inoltre non viene contestato nulla delle nostre memorie difensive, però per ANALOGIA CI CONDANNANO!!! Ovviamente faremo ricorso, perché la giustizia emerga".