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Serie C, il Giudice Sportivo: due turni per Emmausso. In undici fermati per una giornata

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni per Emmausso. In undici fermati per una giornataTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Bargellini
giovedì 7 marzo 2024, 20:34Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare giocate ieri, ha fermato per due turni Michele Emmausso dell’ACR Messina “per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una sbracciata al petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico 178/565 dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”.

Fermati invece per una giornata: Jacopo Nelli (Fiorenzuola), Andres Tello (Catania), Marco Manetta (ACR Messina), Giorgio Tumbarello (Lucchese), Damiano Menna (Giugliano), Ettore Quirini (Lucchese), Zaccaria Hamlili e Orlando Viteritti (Monopoli), Iacopo Cernigoi (Rimini), Niccolò Cocetta (Turris) ed Eduard Dutu (Virtus Francavilla).

Per quanto riguarda i club invece queste sono le multe comminate:
AMMENDA € 4.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, dieci petardi, di cui otto sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un’interruzione della gara per quattro minuti dal 13° al 17° minuto e il danneggiamento di un LED pubblicitario; 2. lanciato, durante la gara, quindici fumogeni sul terreno di gioco e cinque nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato venticinque seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al LED pubblicitario (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 3.500,00
ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, prima dell’inizio della gara, intonato ripetutamente per circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa cinque), posizionati nel Settore Curva Sud sopra la recinzione in vetro a protezione del tunnel di accesso agli spogliatoi ospiti, al termine della gara, attinto con numerosi sputi alcuni calciatori della Squadra avversaria mentre si dirigevano all’interno degli spogliatoi; C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, 178/562 non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; D) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e B) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
PADOVA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 12° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Tribuna Est Varco L, intonato: 1. al 10° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per quattro volte; 2. al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per sei volte; 3. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per sei volte; 4. al 3° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo di notevole intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
CROTONE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

FIORENZUOLA per avere alcuni dei suoi sostenitori (15%), posizionati nel Settore Tribuna Laterale, dal 15° minuto del secondo tempo fino al termine della gara e fino al rientro negli spogliatoi, intonato numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori del gesto, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall’altra, la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il primo e secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido e, al 65° minuto, una bottiglietta d’acqua di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00
L.R. VICENZA A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati imbrattando i muri con delle scritte; B) per avere, alcuni suoi giocatori, al 95° minuto della gara, al momento della segnatura della rete da parte della loro Squadra, danneggiato un pannello pubblicitario. Applicato il cumulo delle sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 60° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e due contenitori in cartone di forma circolare, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 75° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e un rotolo di carta in direzione di uno Steward, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 150,00 178/564 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto tre seggiolini posti all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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