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Trasferimento Jallow: Viterbese condannata a pagare 5mila euro al Montevarchi

Trasferimento Jallow: Viterbese condannata a pagare 5mila euro al MontevarchiTUTTO mercato WEB
© foto di Marcello Sani Ph
giovedì 3 agosto 2023, 22:55Serie C
di Tommaso Maschio

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha condannato la Viterbese a pagare cinquemila euro all'Aquila Montevarchi per il trasferimento di Sulayman Jallow, attuale punta del Latina, dello scorso gennaio. Un trasferimento che era stato oggetto di una vertenza che si è conclusa oggi. Questo il comunicato della TFN:

La società Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL, già Aquila Montevarchi 1902 Srl, ha adìto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, al fine di sentir condannare la US Viterbese 1908 Srl a corrispondere il premio maturato in relazione al trasferimento del calciatore Jallow Sulayman e, per l’effetto, sentir accogliere le seguenti
“CONCLUSIONI
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contrariis reiectis, previa valutazione dei giusti motivi per l’abbreviazione dei termini di comparizione sia nella fase cautelare che nel merito ai sensi dell’art. 91 comma 8 CGS.

- IN VIA CAUTELARE
valutata l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,
I. disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anche in relazione all’art. 3 c. 4 CGS – FIGC ed art. 2 c. 6 CGS – CONI di tutte le somme ancora giacenti e maturande presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Serie A e Lega Serie B, Dipartimento Interregionale e Comitato Regionale Lazio dovute a vario titolo alla US Viterbese 1908 Srl come spiegato nella parte motivata; II. disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. delle fideiussioni depositate dalla US Viterbese 1908 Srl presso la Lega Italiana Calcio Professionistico almeno fino alla concorrenza del credito vantato dalla ricorrente indicato in narrativa; III. adottare i provvedimenti cautelari, anche in abbinamento al merito, ritenuti idonei e confacenti alla fattispecie all’esame dell’adito Tribunale per tutelare le ragioni di giustizia e di salvaguardia del credito avanzate dall’Aquila Montevarchi 1902;

- NEL MERITO
condannare, con decisione provvisoriamente esecutiva, la US Viterbese 1908 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all’Aquila Montevarchi 1902 SSD a rl il premio maturato in relazione al trasferimento del calciatore Jallow Sulayman nell’ammontare di € 5.000,00 oltre IVA. Con vittoria di spese e competenze di causa”.

La Società US Viterbese 1908 Srl non si è costituita in giudizio e non è comparsa all’udienza. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva di aver pattuito con la US Viterbese 1908 Srl, un premio in proprio favore da corrispondersi in occasione della “prima presenza (del calciatore Jallow Sulayman) nel Campionato di Serie C 2022/2023”. Condizione che si sarebbe avverata con la partecipazione dello stesso alla gara di Serie C Latina – Viterbese, disputatasi il 1° febbraio 2023.

Dette asserzioni venivano provate con la produzione in atti del modulo “Premi e/o Indennizzi” sottoscritto da entrambe le società, in data 31 Gennaio 2023, nel quale è espressamente pattuito che “l’US Viterbese 1908 Srl riconoscerà alla società L’Aquila Montevarchi 1902 Srl l’importo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) alla prima presenza nel campionato di Lega Pro 2022/2023” – “modalità di pagamento: unica soluzione.”; nonché con la produzione dell’attestato della Lega-Pro del 6 Giugno 2023 (prot. Nr. 0008997002/22) con il quale si dichiara che risultano essersi verificate le condizioni del premio/indennizzo di cui al modulo nr. 0008161002/22 “… con conseguente riconoscimento in favore della società Aquila Montevarchi 1902 Srl per l’importo di € FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 5.000,00 (oltre IVA) con pagamento in un'unica soluzione”. All’udienza del 31 luglio 2023 il procuratore della ricorrente si è riportato ai propri scritti insistendo per l’accoglimento delle richieste in essi formulate; il Tribunale ha informato lo stesso della volontà di definire la controversia nel merito ed in assenza di osservazioni, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nel merito, potendosi ritenere assorbita, per esigenze di celerità nella definizione del giudizio, la proposta istanza cautelare. Preliminarmente appare opportuno ribadire alcuni concetti già espressi da questo Tribunale in precedenti decisioni in merito ad alcune disposizioni del codice di giustizia sportiva. All’art. 90, comma 1, CGS si prevede, infatti, che “la Sezione Vertenze Economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: il che radica i poteri di questa Sezione, sul piano generale e senza limitazioni, in ordine alla pronuncia sulla regolazione di rapporto obbligatori tra società calcistiche. All’art. 91, comma 2, CGS si prevede che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”: il che consente a questa Sezione di esaminare il merito del rapporto obbligatorio con riguardo alla prova della sussistenza di un credito o alla sua totale o parziale estinzione per adempimento. L’art. 101 CGS prevede, al comma 1, che “avverso le decisioni del Tribunale Federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte Federale di Appello”, soggiungendo, al comma 4, che “la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata”: una disposizione che presuppone la provvisoria esecutività delle decisioni (anche) del Tribunale Federale Nazionale. Dalle disposizioni sopra richiamate deriva il principio della effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, sostanziato dalla cognizione sulla domanda proposta in giudizio e sulla garanzia dell’attuazione della decisione.
Ribadito quanto sopra, nel merito, deve rilevarsi che il credito vantato dalla Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL è da ritenersi certo, in quanto documentalmente provato, liquido in quanto di agevole determinazione nell’importo, ed esigibile in quanto la società debitrice non ha formulato controdeduzioni né si è costituita in giudizio.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso nel merito, la società US Viterbese 1908 Srl deve essere condannata al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 5.000,00 oltre oneri, se dovuti, Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate in € 500,00 oltre oneri se dovuti, che la società US Viterbese 1908 Srl dovrà corrispondere alla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a rl. Il contributo per la proposizione della misura cautelare è comunque dovuto essendo stata la stessa esaminata unitamente al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie nel merito il ricorso proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL e, per l’effetto, condanna la società US Viterbese 1908 Srl al pagamento in favore della società ricorrente della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri se dovuti. Condanna la società US Viterbese 1908 Srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti, in favore della società Aquila Montevarchi 1902 SSD ARL.

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