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Serie C, il Giudice Sportivo: Brunet e Milesi fermati per 2 turni. Stop di uno per cinqueTUTTO mercato WEB
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ieri alle 16:57Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: Brunet e Milesi fermati per 2 turni. Stop di uno per cinque

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha fermato per due giornate i calciatori Juan Ignacio Brunet Bordin del Campobasso “per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti”, e Luca Milesi della Dolomiti Bellunesi “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il polpaccio dell’avversario con i tacchetti”. Fermati invece per un turno Maxime Giron (Trapani), Francesco Corradini (Pontedera), Michael Brentan (Torres), Christian Aucelli (Trento) e Teoman Gunduz (Triestina). Queste invece le multe comminate alle varie società: AMMENDA € 1.800,00 CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub 1) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 500,00 COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 9/30 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 400,00 CATANIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un petardo di lieve intensità nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). AMMENDA € 100,00 PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto, per circa un minuto, uno striscione di circa otto metri non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere acceso, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).