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La Basilicata calcistica è veramente nel pallone!
mercoledì 13 aprile 2022, 20:38Primo Piano
di Redazione 1 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Tuttocampo.it

La Basilicata calcistica è veramente nel pallone!

Era già successo in Eccellenza questa stagione, precisamente il 30 gennaio quando in quel di Scanzano, la compagine del Pomarico ha reso noto all'arbitro che le porte da gioco risultavano essere più piccole del normale.
Il campo sportivo di Scanzano Jonico è stato utilizzato come terreno casalingo per tutto il girone d'andata dal Policoro Calcio, squadra militante nel massimo campionato regionale. Sono sette le gare che sono state disputante in questo campo con porte irregolari, falsando indirettamente un intero campionato. Da allora la compagine jonica gioca le sue gare casalinghe sul comunale di Nova Siri.

La lezione però è servita a poco, scendendo di una sola categoria (in Promozione), proprio questa settimana è uscito allo scoperto un altro campo con porte irregolari, parliamo di quelle di Muro Lucano, dove la squadra di riferimento dal 2018 è il Marmo Platano. Come il Pomarico ha fatto in eccellenza, allo stesso modo si è mosso l'AC Oppido, facendo presente all'arbitro l'altezza delle porte irregolari a vista d'occhio, decretando anche in questo caso il 3-0 a tavolino in favore di chi ha reso noti i fatti.

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO MARMO PLATANO-ANGELO CRISTOFARO OPPIDO

Il Giudice Sportivo;

Visti il preannuncio ed il reclamo depositati dalla Società ANGELO CRISTOFARO OPPIDO;

Considerato che il C.U. n. 160/A del 3 febbraio 2022 prevede l’”abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi per la Stagione Sportiva 2021/2022”;

Atteso che la società ospite chiede che venga assegnata gara persa alla compagine ospitante con il risultato di 0-3;

Rilevato dal rapporto arbitrale che la gara non ha potuto avere inizio in quanto l’arbitro su richiesta della squadra ospite, effettuata a mezzo riserva scritta e allegata al referto di gara, constatava che le porte erano di misura inferiore a quella regolamentare, in particolare lo stesso procedeva alla misurazione dell’altezza delle porte alla presenza dei dirigenti delle squadre e del Capitano della squadra ospite riscontrando che le stesse misuravano circa 2,33 metri (due metri e trentatré centimetri) e quindi di altezza inferiore a quanto previsto dalla Regola 1 (Terreno di gioco) del Regolamento del Giuoco del Calcio che prevede che il bordo inferiore della traversa deve essere situato a 2,44 metri (due metri e quarantaquattro centimetri) dal suolo;

Atteso che il D.G., invitava la società ospitante ad eliminare l’irregolarità entro la durata di un tempo di gioco, pena la non disputa della gara;

Appurato che, trascorso il tempo concesso senza che la società ospitante riuscisse ad adeguare la misura dell’altezza a quella prevista, il D.G. constatava che l’escavatore utilizzato per ripristinare l’irregolarità delle porte aveva effettuato scavi in profondità che avevano generato solchi ed avvallamenti lungo e nei pressi di tutta la linea di porta, rendendo impraticabile il campo in detta zona, inoltre erano presenti cumuli di terra soprattutto all’interno e nei pressi di una delle due porte, tali da non consentire che la gara si svolgesse in sicurezza per gli attori in campo;

Verificato che il D.G. dopo aver proceduto al riconoscimento dei tesserati riportati in distinta non dava inizio alla gara per impraticabilità del campo e mentre con gli Assistenti si avviava verso l’uscita, persona non presente in distinta, qualificatosi come tecnico comunale, che già al loro arrivo li aveva minacciati, tentava di aggredirli, senza riuscirci in quanto trattenuto da tesserati della squadra ospitante e grazie all’intervento della Forza Pubblica che consentiva alla Terna l’uscita in sicurezza dal campo;

Ritenuto che la società ospitante è responsabile che il campo di gioco risulti regolare sia nelle misure che nelle porte in modo conforme alle previsioni normative e regolamentari nonché è tenuta al ripristino delle stesse nei casi in cui dovessero emergere delle irregolarità che in detta circostanza, nonostante il fattivo ma infruttuoso adoperarsi della compagine ospitante, non sono state sanate;

Constatato che non sono pervenute memorie e controdeduzioni come previsto dal C.U. n. 160/A (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA);

DELIBERA

• di accogliere il reclamo presentato dalla società ANGELO CRISTOFARO OPPIDO;

• di assegnare per le ragioni sopra esposte gara persa alla società MARMO PLATANO con il seguente punteggio: MARMO PLATANO – ANGELO CRISTOFARO OPPIDO 0-3;

• di restituire il contributo reclamo;

• di comminare a danno della società MARMO PLATANO l’ammenda di €. 150,00 in quanto persona non in distinta, indebitamente in campo, all’arrivo e all’uscita della Terna dall’impianto di gioco, la minacciava tentando di aggredirla, senza riuscirci in quanto trattenuto;

• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza. 

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