Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre alessandriaascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / potenza / Primo Piano
Il giudice sportivo assegna lo 0-3 alla Reggina e penalizza il Rieti di un punto.TUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com
martedì 19 novembre 2019, 21:28Primo Piano
di Redazione TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte Tuttoreggina.com

Il giudice sportivo assegna lo 0-3 alla Reggina e penalizza il Rieti di un punto.

Arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo Rieti-Reggina, non disputata a causa di alcune irregolarità nella distinta del club laziale: 3-0 a tavolino per gli amaranto e un punto di penalizzazione al team laziale.

Ecco il dispositivo completo:

GARA RIETI - REGGINA (non disputata)

Il G.S. letti gli atti ufficiali

OSSERVA

- che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato,

- che trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara

RILEVA

- che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara;

- che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell'art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento

TANTO PREMESSO DELIBERA

- di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3

- di infliggere alla medesima società l'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.