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SERIE B 2020-2021, il Manuale sulle Licenze Nazionali: il documento completo e tutte le novitàTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonio Vitiello
mercoledì 18 dicembre 2019, 19:50Spazio Serie B
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

SERIE B 2020-2021, il Manuale sulle Licenze Nazionali: il documento completo e tutte le novità

Tramite il Comunicato Ufficiale n° 135/A, la FIGC ha reso nota la nuova regolamentazione per la concessione delle Licenze Nazionali per prendere parte al prossimo campionato di serie B.

La novità principale riguarda il nuovo termine temporale entro il quale presentare la documentazione richiesta. Di seguito i pricinpali oneri in capo ai club:

D) Le società devono, entro il termine perentorio del 22 giugno 2020 , osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2020/2021, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

3) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., diversi da quelli del precedente punto 3), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da: a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza; b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza; c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza; d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, ove non sia stata depositata in precedenza. Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2020/2021, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 5), lettere a), b), c) e d) salvo che, a seguito di decisioni dei competenti organi internazionali, intervenute entro il termine del 31 maggio 2020, risultino debiti scaduti alla data del 31 marzo 2020, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

7) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2020 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

8) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2019 al 31 maggio 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 6): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per il periodo 1° luglio 2019-31 maggio 2020. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

9) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2020 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

10) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2020 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

11) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2019-30 aprile 2020 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2019-31 maggio 2020, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 9): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

12) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2020 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

13) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, assolvere il pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2020. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2020. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

14) assolvere il pagamento dell’IVA di cui alle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2019, trasmesse entro il 28 febbraio 2020, le società devono assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 31 maggio 2020;

15) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2019, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2019 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

17) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione intermedia al 31 marzo 2020;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 15), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 15), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 16), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 16), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

23) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni 7 relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

24) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera B), punto 2), sub a), sub b), sub c) e sub d), ove necessari.

E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2020, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

F) L’inosservanza del termine perentorio del 22 giugno 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2020/2021.

CLICCA QUI PER IL DOCUMENTO COMPLETO RELATIVO AL MANUALE SULLE LICENZE NAZIONALI 2020-2021 PER LA SERIE B