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Licenze Nazionali 21-22, serie B, il 31 maggio c'è il primo step: tutte le prescrizioni da rispettareTUTTO mercato WEB
mercoledì 26 maggio 2021, 11:55Spazio Serie B
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

Licenze Nazionali 21-22, serie B, il 31 maggio c'è il primo step: tutte le prescrizioni da rispettare

Tramite il Comunicato Ufficiale 252/A della FIGC, rese note le modalità per il rilascio della Licenza Nazionale, che vale il pass per la partecipazione ai prossimi campionati di serie B.

Il prossimo 31 maggio scade il primo termine perentorio per i sodalizi cadetti. Ecco la documentazione da produrre:

A) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale, di cui alla circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020, lettera a), dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo.

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);

8) depositare presso la Co.Vi.So.C. il prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo IX, delle NOIF, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico. Ai fini della determinazione del numeratore, non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020. Tale perdita deve essere distintamente indicata nelle note esplicative della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2021.

L’inosservanza del medesimo termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022.

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.