Rizzetta può avere partecipazioni nella Reggina e nel Campobasso? Cosa dice la norma sulle multiproprietà
Nel marasma legato alla Reggina c'è la certezza di una proposta formulata da un gruppo guidato da Matt Rizzetta, attuale presidente del Campobasso e del Napoli Basket.
Rizzetta può avere una quota di partecipazione nella Reggina in D, ma non potrebbe averla in caso di C o comunque se non dismettesse le sue quote nel Campobasso.
Nel luglio 2022, la FIGC ha prorogato alla stagione 2028-2029 lo stop delle multiproprietà nel calcio professionistico. Il Consiglio Federale della FIGC ha deciso di modificare la norma tranistoria dell'articolo 16-bis delle NOIF, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà all'inizio della stagione 2028-2029. Quattro anni in più, dunque, rispetto alla prima deadline, fissata inizialmente per l'inizio della stagione 2024-2025. Attualmente il caso più importante di multiproprietà nel calcio Prof è quello di Bari e Napoli, legate a doppio filo alla famiglia De Laurentiis.
L'articolo 16 bis sulle Partecipazioni societarie recita:
Art. 16 bis Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione, società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico.
Norma Transitoria
a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2028/2029. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2028/2029 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.






