Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
tmw / reggina / Le notizie
CASO VIBONESE - Il Tar respinge richiesta sospensiva: udienza nel merito il 3 ottobreTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com
venerdì 22 settembre 2017, 14:01Le notizie
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

CASO VIBONESE - Il Tar respinge richiesta sospensiva: udienza nel merito il 3 ottobre

Nulla da fare per la Vibonese, almeno per il momento.

Il club, tramite i propri legali, chiedeva al Tar del Lazio la sospensiva sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, richiesta però respinta dal Tribunale Amministrativo.

Lo stesso TAR ha fissato per al 3 ottobre l'udienza per la trattazione del caso e dunque solo in quella data si potrà capire quale sarà il campionato dei rossoblù.

Ecco il comunicato del TAR:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti gli avvocati delle parti costituite in audizione informale ai sensi dell’art. 56, comma 2, del c.p.a. , come da verbale;

ritenuto che non sussistano le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate da parte ricorrente, in ragione dell’avvenuto inizio dei campionati 2017-2018, nelle rispettive categorie;

valutate, viceversa, le conseguenze derivanti dalla sospensione cautelare dei campionati in atto in relazione alla già avvenuta formazione dei rispettivi calendari di gioco, sospensione suscettibile di arrecare un grave pregiudizio all’intera organizzazione dei campionati, nonché alle squadre coinvolte;

ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare ex art. 56 del c.p.a.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.10.2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2017.