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Serie B, giudice sportivo: ha la peggio Aramu (Venezia). Stop di 2 turni
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 13-14-15-16 settembre 2019 – Terza giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 17 settembre 2019
Gara Soc. VENEZIA – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 4° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore Aramu Mattia (Soc. Venezia), reo di aver colpito con un calcio un avversario;
a mezzo mail, ritualmente pervenuta alle ore 15.46 del giorno 16 settembre 2019, la Soc. Venezia richiedeva ex art. 61 comma 3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della condotta sanzionata dall’Arbitro;
osserva l’art 61 comma 3 CGS consente alle società di ricorrere alla prova a discolpa solo ed esclusivamente nel caso in cui “…il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva…” e dalle immagini televisive appare evidente il gesto posto in essere da calciatore Aramu, di conseguenza il reclamo è inammissibile e non può essere accolto in quanto i provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco sono insindacabili;
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Venezia ex 61 comma 3 CGS.
SOCIETA'
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 23° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ARAMU Mattia (Venezia): condotta antisportiva per avere, al 4° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SERIE BKT
Gare del 13-14-15-16 settembre 2019 – Terza giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 17 settembre 2019
Gara Soc. VENEZIA – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 4° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore Aramu Mattia (Soc. Venezia), reo di aver colpito con un calcio un avversario;
a mezzo mail, ritualmente pervenuta alle ore 15.46 del giorno 16 settembre 2019, la Soc. Venezia richiedeva ex art. 61 comma 3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della condotta sanzionata dall’Arbitro;
osserva l’art 61 comma 3 CGS consente alle società di ricorrere alla prova a discolpa solo ed esclusivamente nel caso in cui “…il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva…” e dalle immagini televisive appare evidente il gesto posto in essere da calciatore Aramu, di conseguenza il reclamo è inammissibile e non può essere accolto in quanto i provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco sono insindacabili;
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Venezia ex 61 comma 3 CGS.
SOCIETA'
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 23° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ARAMU Mattia (Venezia): condotta antisportiva per avere, al 4° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
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