
Il Monza ricorre al Collegio di Garanzia contro la Lega B in merito al contributo di solidarietà
Il Monza ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI in merito all'illegittimità del "Contributo di Solidarietà Retrocesse" (e della relativa pretesa di pagamento, da parte della LNPB, nei confronti di AC Monza S.p.A.). Questo il comunicato dell'organo di giustizia sportivo:
"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B" e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.
La ricorrente, A.C. Monza S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'illegittimità del "Contributo di Solidarietà Retrocesse" (e della relativa pretesa di pagamento, da parte della LNPB, nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente".
"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B" e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.
La ricorrente, A.C. Monza S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'illegittimità del "Contributo di Solidarietà Retrocesse" (e della relativa pretesa di pagamento, da parte della LNPB, nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente".
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