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Comproprietà: la M3 Group vi introduce alla settimana decisivaTUTTOmercatoWEB
lunedì 17 giugno 2013, 20:49CALCIOMERCATO
di Matthias Veneroso
per Tuttoc.com

Comproprietà: la M3 Group vi introduce alla settimana decisiva

Ben trovati al nostro spazio dedicato all'analisi delle Norme Organizzative, dei regolamenti e delle procedure che gravitano all'interno del mondo calcistico in collaborazione con gli agenti FIFA della M3 Group. Questa settimana nei giorni 19 e 20 giugno come ormai noto si terrà l'incontro organizzato dalla Master Group Sport in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori  Sportivi (A.DI.SE.)  dedicato alla risoluzione e ai rinnovi degli accordi di partecipazione 2012/2013 dei giocatori tesserati per le leghe Serie A Tim, Serie BWIN e Lega Pro. Visto e considerato l'appuntamento settimanale di vari club impegnati nel risolvere le comproprietà legate ai loro giocatori , l'agente Fifa Massimo Ottavio ci chiarirà qual'è esattamente il meccanismo del diritto di partecipazione e quali sono le tematiche derivanti da suddetto accordo. Innanzitutto spieghiamo in cosa consiste : Il diritto di partecipazione consiste nella possibilità, che due società hanno, di gestire insieme gli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto di un calciatore. La società cessionaria, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione in misura paritaria agli effetti patrimoniali del giocatore in questione. Il contratto economico tra la società cessionaria  ed il calciatore deve avere la durata minima di anni 2 e deve essere , a pena di nullità , sottoscritto da entrambe le società e dal calciatore, contenendo inoltre l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente. La comproprietà ha durata di un anno e deve essere risolta nelle forme nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale.

Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l’accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione di un apposito modulo. La risoluzione anticipata dell’accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di quest'ultimo.

L’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione. È necessario però il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari.

La società titolare del tesseramento (presso la quale il giocatore gioca) può risolvere consensualmente il contratto col calciatore. La risoluzione consensuale deve essere sottoscritta, oltre che dal calciatore, anche dalla società compartecipante. Di conseguenza, quest’ultima società rinuncia, automaticamente, al diritto di partecipazione.

La società titolare del tesseramento (presso la quale il giocatore gioca) può,  con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo (prestito) il contratto con il calciatore alla società compartecipante.

La società titolare del tesseramento (presso la quale il giocatore gioca) può cedere a titolo temporaneo (prestito) per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad una altra società sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. Precisiamo che questa norma è stata modificata in data 4/06/13 attraverso comunicato ufficiciale FIGC : prima era consentito solo il prestito a titolo gratuito.

Alla società titolare del diritto di partecipazione è consentito cedere ad una terza società la propria quota di partecipazione. In conclusione prima che inizi il mercato della nuova stagione (1 luglio) tutti gli accordi delle cosiddette comproprietà devono essere risolti. Le due squadre che hanno, in misura paritaria, la partecipazione del cartellino possono accordarsi nel rinnovare la comproprietà (con la possibilità di un contro-riscatto a favore della squadra cedente) oppure mettersi d’accordo per il prezzo di riscatto con cui acquistare l’altra metà.
Se le due società non arrivano alla risoluzione della comproprietà (caso in cui all'atto dell'acquisto non vi è stato un accordo per il riscatto) la risoluzione viene operata mediante la presentazione di due offerte in buste chiuse: la squadra che offre di più ottiene l'intero cartellino. L’offerta pari a € 0,00 viene considerata come un'offerta da € 500,00. In caso di parità di offerta, la società dove il calciatore ha disputato l’ultima stagione, diventa proprietaria dell’intero cartellino.
Quando entrambe le società non presentano nessuna offerta in busta chiusa, questo determina la decadenza, a carico della società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto. Pertanto, il calciatore rimane tesserato per la società titolare del tesseramento.


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