Coppa Italia Serie C, Grosseto-Guidonia: il Giudice Sportivo dà il ko a tavolino ai laziali
Arriva la decisione del Giudice Sportivo di Serie C in merito al ricorso presentato dal Grosseto dopo il match di Coppa Italia di Serie C perso 3-1 contro il Guidonia Montecelio lo scorso 14 agosto. Alla base del ricorso la presenza nella distinta del club laziale di un giocatore, Valerio Mastrantonio, sul quale pendeva un turno di squalifica maturato nella finale di Coppa Italia di Serie D 2024/2025 tra lo stesso Guidonia e il Ravenna.
Di seguito il dispositivo appena pubblicato:
Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti,
- letti il preannuncio di reclamo e il successivo ricorso ritualmente depositati dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. – inerente alla asserita posizione irregolare, nel corso della gara in epigrafe, del calciatore tesserato per la società Guidonia Montecelio F.C.1937 S.r.l., Sig. Valerio Mastrantonio, nato a Roma il 22.06.1999;
- acquisita la documentazione ufficiale riguardante i provvedimenti disciplinari e lo storico di tesseramento del menzionato calciatore;
- lette le memorie presentate dalla società Guidonia Montecelio F.C. 1937 S.r.l. notificata in data 20.8.2026 e quella integrativa del 22.8.2026;
- letta, altresì, la memoria integrativa notificata dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. in data 21.8.2026 OSSERVA QUANTO SEGUE
1. Il calciatore n. 19 Valerio Mastrantonio, tesserato per la società Guidonia Montecelio (ininterrottamente già dalla stagione 2020/2021), è stato sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II) con provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND pubblicato con C.U. n. 32 del 13.03.2025, all'esito della finale di Coppa Italia Serie D 2024/2025 (Guidonia Montecelio - Ravenna del 12.03.2025).
Trattandosi dell’ultima gara stagionale, la predetta sanzione non è stata materialmente espiata nel corso della s.s. 2024/2025.
2. Nella s.s. 2025/2026 la società Guidonia Montecelio 1937 F.C S.r.l. è stata promossa in Serie C e ha disputato una sola gara di Coppa Italia Serie C in data 16.08.2025 (Benevento-Guidonia), gara nella quale il calciatore è stato impiegato, omettendo di scontare la sanzione a suo carico, come da referto arbitrale della gara Benevento/Guidonia Montecelio del 16.08.2025, acquisito agli atti, dal quale emerge che il predetto giocatore ha preso parte alla gara come titolare.
3. In data 14 agosto 2026, in occasione del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia s.s. 2026/2027 contro l'U.S. Grosseto 1912 S.r.l., la società resistente ha nuovamente impiegato il suddetto calciatore.
In punto di diritto:
Riguardo all'esecuzione delle sanzioni nelle competizioni di Coppa Italia, l'art. 19, comma 4, C.G.S. sancisce il principio per cui le sanzioni si scontano nelle rispettive manifestazioni e che le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici.
A tale principio di separazione, tuttavia, l'art. 21, comma 7, secondo periodo, C.G.S. pone una deroga espressa e di carattere generale, stabilendo che «La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte».
Tale deroga risponde al fondamentale principio di effettività ed afflittività della sanzione disciplinare, onde evitare che la mancata partecipazione alla medesima competizione nell'annata successiva si traduca in una sostanziale impunità del tesserato sanzionato (cfr. ex multis Giudice Sportivo Lega Pro, C.U. n. 7/CIT del 27.08.2021 confermata dalla Corte d’Appello Sportiva Decisione n. 010/CSA 2021/2022 del 9.09.2021 e C.U. n. 8/CIT del 30.08.2021).
Nel caso di specie, la squalifica inflitta al calciatore nella Coppa Italia Serie D doveva essere scontata nella prima gara utile di Coppa Italia disputata dalla propria società. La circostanza che il calciatore abbia preso parte alla gara di Coppa Italia della stagione 2025/2026 (Benevento - Guidonia Montecelio del 16.08.2025) non ha prodotto alcun effetto estintivo della sanzione: nell'ordinamento sportivo federale, la squalifica a giornate si estingue esclusivamente attraverso la materiale astensione e la mancata partecipazione del tesserato alla gara ufficiale. Ne consegue che l'omessa esecuzione della sanzione ha mantenuto il calciatore in stato di squalifica pendente, con l'obbligo di scontarla nella prima successiva gara ufficiale di Coppa Italia utile, ovvero quella del 14 agosto 2026 oggetto del presente reclamo.
Nella memoria difensiva prodotta la resistente Guidonia Montecelio afferma che:
a) l’impiego del calciatore nella passata stagione sportiva (gara Coppa Italia Serie C del 16.08.2025 contro il Benevento), senza alcun rilievo d'ufficio o sanzione da parte degli organi di giustizia (C.U. n. 6/CIT del 19.08.2025), avrebbe estinto la sanzione o, quantomeno, consolidato un legittimo affidamento in capo al club, precludendo l'estensione della deroga temporale ex artt. 19 e 21 C.G.S. oltre la sola "successiva stagione" 2025/2026;
b) riterrebbe l’applicazione della sanzione nell’attuale Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2026/2027, contrastante con le norme di cui all'art. 14 Preleggi del codice civile nonché con l'articolo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo della U.S. Grosseto 1912 S.r.l. è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla vigenza della sanzione e sul principio di afflittività
Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le squalifiche non scontate nel corso della stagione sportiva in cui sono state inflitte devono essere espiate nella stagione successiva. Il combinato disposto dei commi 6 e 7 del medesimo articolo stabilisce che, qualora non sia possibile scontare la sanzione nella medesima competizione a causa del mutamento di categoria (passaggio dalla LND alla Lega Pro), la distinzione tra le diverse Coppe Italia decade.
Applicando i canoni ermeneutici il significato letterale delle parole e l'intenzione del legislatore sportivo delineano un quadro di assoluta imperatività: la sanzione disciplinare deve rivestire carattere necessariamente afflittivo ed essere concretamente espiata. L'espressione "successiva stagione sportiva" individua unicamente il momento genetico in cui la sanzione si converte e diventa eseguibile nella nuova competizione di approdo (la Coppa Italia Serie C). Una volta operata tale conversione, la squalifica rimane pendente a tempo indeterminato nell'ordinamento sportivo finché l'atleta non la sconta effettivamente sul campo.
Sul punto, oltre alle decisioni puntualmente citate dalla società Grosseto nella propria memoria integrativa, si vedano le decisioni speculari del Collegio di Garanzia come la n. 20/2020, la n. 99/2023 e la n. 64/2024. In definitiva uno dei principi fondamentali del C.G.S. è che le sanzioni disciplinari devono essere effettivamente espiate e rivestire carattere afflittivo.
2. Sul principio di autoresponsabilità e sull’inefficacia sanante del precedente
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva sollevata dalla resistente legata al "legittimo affidamento" generato dall'omologazione della gara contro il Benevento nella stagione 2025/2026.
Secondo il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, sulle società affiliate grava il principio di autoresponsabilità e l'onere esclusivo di verificare la posizione dei propri tesserati prima di ogni impiego sul terreno di gioco.
Il silenzio degli organi di giustizia sportiva o il mancato rilievo nel C.U. n. 6/CIT del 19.08.2025 non possiedono alcuna efficacia sanante o estintiva della sanzione originaria.
Quell'omologazione si è perfezionata unicamente per ragioni di rito processuale (mancata introduzione di un reclamo di parte nei termini perentori) e i suoi effetti sono confinati rigidamente a quel singolo e autonomo rapporto di gara. Come ben evidenziato nella memoria integrativa della società Grosseto si rammenta che il Giudice Sportivo, come noto, può decidere anche, d’ufficio, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lettera (a) del Codice di Giustizia Sportiva, sulla base dei documenti ufficiali a sua disposizione. Nel caso in esame, il calciatore risultava regolarmente tesserato per il Guidonia Montecelio F.C. S.r.l. e il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi non disponeva al momento né del C.U. con cui era stato disposto il provvedimento disciplinare non eseguito, in quanto emesso dal Giudice Sportivo c/o LND, né dei calendari di Coppa Italia 2025/2026 dei club per cui il calciatore ha svolto attività; in ogni caso, giova ribadire come l’intervento d’ufficio costituisca una facoltà del Giudice Sportivo, e non un obbligo, non rappresentando dunque motivo di esenzione della responsabilità della società che impieghi in una partita ufficiale un atleta gravato da squalifica.
Una pregressa violazione non sanzionata non si traduce in una "sanatoria permanente", né può legittimare la reiterazione dell'illecito in una diversa e successiva competizione. Di più, i Comunicati Ufficiali del Giudice Sportivo che omologano le gare (come nel caso del match contro il Benevento) hanno valore di giudicato rebus sic stantibus e limitatamente a quella specifica gara. Vige una assoluta autonomia dei procedimenti: la gara del 14.08.2026 contro il Grosseto costituisce un fatto storico e sportivo completamente nuovo ed autonomo. Il Giudice Sportivo odierno non sta "annullando o riformando" il C.U. n. 6/CIT del 19.08.2025, ma sta accertando la regolarità di una nuova e diversa gara. Poiché il calciatore Mastrantonio non ha mai scontato la giornata di squalifica (avendo giocato la volta precedente in posizione abusiva), egli si trovava in posizione irregolare anche il 14.08.2026.
3. Sulla mancata pertinenza dei richiami ad asseriti contrasti della decisione all'art. 14
Preleggi e art. 1 Legge 689/1981
Innanzitutto, occorre rammentare che la giustizia sportiva di primo grado è regolata in modo autonomo ed esclusivo dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
Il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e la natura tecnica di questo tipo di giudizio pongono limiti rigidi all'importazione di istituti del diritto privato statale.
Il Giudice Sportivo opera secondo criteri di tipicità, celerità e specificità delle sanzioni. I comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, le sanzioni applicabili e le regole processuali sono interamente disciplinati dalle norme endofederali. Non è possibile colmare presunte lacune del regolamento sportivo ricorrendo a disposizioni del Codice Civile, neppure in via analogica. L'accettazione del vincolo di giustizia sportiva all'atto del tesseramento obbliga i soggetti all'osservanza delle sole norme interne della federazione.
Ciò chiarito preme tuttavia in ogni caso osservare che l'applicazione della sanzione nella stagione 2026/2027 non costituirebbe comunque un'applicazione analogica vietata dall'art. 14 delle Preleggi come asserito dalla resistente; si tratta, al contrario, della diretta esecuzione di un provvedimento disciplinare tipico, preesistente e legittimo. Anche il richiamo alla norma di cui all’art. 1 L. 689/81 appare inconferente. Risulta, infatti, parimenti rispettato il principio di legalità di cui all'art. 1 della Legge n. 689/1981, giacché la sanzione per l'impiego di un calciatore in posizione irregolare è espressamente e chiaramente codificata dall'art. 10 del C.G.S. FIGC.
La memoria difensiva integrativa della società Guidonia Montecelio nulla di sostanziale ha aggiunto rispetto alla precedente.
Accertato, dunque, che il calciatore Valerio Mastrantonio non ha mai espiato la giornata di squalifica inflitta con C.U. n. 32 LND del 13.03.2025, lo stesso deve ritenersi a tutti gli effetti in
posizione irregolare per la gara del 14 agosto 2026.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l., accertata la posizione irregolare del calciatore Valerio Mastrantonio nella gara in oggetto,
DELIBERA
1) di infliggere alla società GUIDONIA MONTECELIO 1937 F.C. S.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara Grosseto – Guidonia Montecelio con il risultato di 3-0 in favore della Società
U.S. Grosseto 1912 S.r.l. (art. 10, comma 6, lett. a, C.G.S.);
2) di squalificare il calciatore VALERIO MASTRANTONIO per una giornata effettiva di gara, da scontarsi in aggiunta alla precedente sanzione non scontata.
3) di infliggere alla società GUIDONIA MONTECELIO 1937 F.C. S.r.l. un’ammenda di € 500,00.
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