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Altra sconfitta per il Trapani, respinta la domanda cautelare. Niente blocco del campionatoTUTTOmercatoWEB
Oggi alle 17:04Serie C
di Tommaso Maschio

Altra sconfitta per il Trapani, respinta la domanda cautelare. Niente blocco del campionato

Il club di Antonini aveva chiesto al TAR del Lazio "il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout". La la richiesta è stata respinta
Ancora un sconfitta per il Trapani di Valerio Antonini, il TAR del Lazio ha infatti respinto la domanda cautelare presentata dal club siciliano per ottenere l'annullamento delle decisioni che hanno determinato la retrocessione in Serie D al termine della scorsa stagione e con la quale si chiedeva al TAR del Lazio: "il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout". Secondo quanto stabilito dai giudici infatti l’istanza cautelare proposta “non sembra assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento e non c'è dubbio che - si legge - alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società Trapani non fosse conforme a quanto previsto dall’art.85 delle Norme organizzative interne della Figc".

Il comunicato completo del TAR del Lazio

Sul ricorso numero di registro generale 8408 del 2026, proposto da Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Collegio Garanzia Sport Coni, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 08408/2026 REG.RIC. nei confronti Procura Generale Sport Coni, Corte Federale Appello Figc, Tribunale Federale Figc, Lega Pro - Lega Serie C, Società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l., Società Az Picerno S.r.l., Società Sorrento Calcio 1945 S.r.l., non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della decisione emanata dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 12 giugno 2026, n. 37, con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Trapani per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0093/CFA-2025-2026, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società Trapani e, di conseguenza, confermata la decisione del Tribunale Federale FIGC n. 0135/TFNSD/2025-2026 (anche tali due decisioni di Giustizia Federale FIGC, di secondo grado e di primo grado, sono oggetto della presente impugnazione), con la quale è stata irrogata la sanzione di n. 7 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e l’ammenda di euro 6.500,00; della decisione emanata dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 10 luglio 2026, n. 43, con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Trapani per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0108/CFA-2025-2026, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società Trapani e, di conseguenza, confermata la decisione del Tribunale Federale FIGC n. 0188/TFNSD/2025-2026 (anche tali due decisioni di Giustizia Federale FIGC, di secondo grado e di primo grado, sono oggetto della presente impugnazione), con la quale è stata irrogata la sanzione di n. 5 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e l’ammenda di euro 1.500,00; N. 08408/2026 REG.RIC. del dispositivo emanato dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 14 luglio 2026, prot. n. 00684/2026 (nel giudizio iscritto al R.G. n. 47/2026), con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso proposto dalla Società Trapani per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0150/CFA-2025-2026, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società Trapani e, di conseguenza, confermata la decisione del Tribunale Federale FIGC n. 0212/TFNSD/2025-2026 (anche tali due decisioni di Giustizia Federale FIGC, di secondo grado e di primo grado, sono oggetto della presente impugnazione), con la quale è stata irrogata la sanzione di n. 5 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e l’ammenda di euro 2.000,00; nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi agli atti impugnati. E PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DEL TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C 2026/2027, ANCHE IN SOVRANNUMERO (NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA CAUTELARE PRINCIPALE RELATIVA A N. 17 PUNTI), O QUANTOMENO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO A PARTECIPARE AI PLAYOUT CONTRO LA SOCIETÀ GIULIANO (NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA CAUTELARE SUBORDINATA RELATIVA A N. 13 PUNTI) Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; N. 08408/2026 REG.RIC. Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto preliminarmente di esprimere dubbi sulla appropriatezza del rito di cui all’art. 218 del d.l. n. 34/2020 (cd. rito speciale sportivo) con cui è stato incardinato il presente giudizio; Ritenuto, ad un sommario esame degli atti di causa, tipico di questa fase del giudizio, in disparte gli eventuali plurimi profili di inammissibilità del ricorso per come eccepiti dalle odierne intimate, che l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente non sembra allo stato assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento; Considerato, invero, che nella complessa vicenda all’odierno esame, non sembra revocabile in dubbio che: - alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società ricorrente non fosse in ogni caso conforme a quanto previsto dall’art. 85 NOIF (Norme Organizzative interne della FIGC); - nessuna violazione del principio del ne bis in idem appare inoltre ravvisabile, stante che il sistema federale sanziona la mancata regolarizzazione di obblighi che permangono alle successive scadenze rilevanti. Ritenuto, quanto al periculum, che nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’interesse individuale e meramente economico della ricorrente sia subvalente rispetto all’interesse pubblico alla regolarità e certezza dei tornei. Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare, mentre le spese di lite per la peculiarità della vicenda sono compensate; N. 08408/2026 REG.RIC. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 con l’intervento dei magistrati: Rosa Perna, Presidente, Estensore Chiara Cavallari, Primo Referendario Dario Aragno, Referendario

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