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Serie C, gli allenatori squalificati dal Giudice Sportivo: due giornate per SammarcoTUTTOmercatoWEB
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Oggi alle 21:03Serie C
di Daniel Uccellieri

Serie C, gli allenatori squalificati dal Giudice Sportivo: due giornate per Sammarco

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C. Queste le decisioni per quanto riguarda le squalifiche degli allenatore, con Sammarco del Lumezzane fermato per due giornate. ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SAMMARCO PAOLO (LUMEZZANE), perché, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica per protestare nei confronti del IV Ufficiale. Valutate ai sensi dell'art 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA BARILARI ENRICO (PINETO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto:1. entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, protestava veementemente e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; successivamente, benché invitato più volte ad allontanarsi, reiterava la predetta condotta; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco solo dopo aver rivolto ulteriori frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. SCOTTO FELICE (SORRENTO), per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica inveendo e urlando nei loro confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. IV Ufficiale

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