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Serie C, il Giudice Sportivo: multati 11 club. Alessandria e Pro Patria stangate per razzismo

Serie C, il Giudice Sportivo: multati 11 club. Alessandria e Pro Patria stangate per razzismoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Bargellini
martedì 31 ottobre 2023, 20:19Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai club:

l Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società AUDACE CERIGNOLA, CESENA, JUVE STABIA, FOGGIA, LATINA, PERUGIA, PESCARA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS DEL 28 OTTOBRE 2023
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale (e relativo supplemento), del Commissario di Campo – Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni e supplemento si riferisce, tra l'altro, che, ai minuti 9° e 19° circa del secondo tempo, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Curva Sud, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso i calciatori di colore del Legnago
Salus e che tali cori venivano ripetuti più volte.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 200 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega e dall’Arbitro.
L’Arbitro nel referto riferisce di aver interrotto la gara al 9° minuto del secondo tempo richiamando i due capitani delle squadre poiché aveva avvertito ululati razzisti all’indirizzo di un calciatore della Società Legnago Salus; al 19° minuto del secondo tempo, a gioco fermo dopo la segnatura di una rete, riferisce di aver sentito ulteriori ululati razzisti e di aver riferito al Collaboratore della Procura Federale e al Commissario di Campo che se il pubblico avesse continuato a rivolgere tali espressioni avrebbe sospeso l’incontro. Successivamente venivano effettuati annunci antirazzisti dallo speaker.
Nella relazione della Procura Federale si riferisce, altresì, che, al minuto 70° e 81° della gara, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Distinti, rivolgevano cori insultanti, espressione di discriminazione razziale, verso un calciatore di colore del Legnago.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 35 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine.
Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nei due Settori dell’impianto sopra richiamati e della percentuale del 90% di coloro che erano presenti nel Settore Curva Sud e nel Settore Distinti e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.
Del pari, si deve ritenere integrata la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società PERGOLETTESE con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori denominati Curva Sud e Distinti, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

ALESSANDRIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al 7° minuto del secondo tempo attinto con due sputi un Calciatore della Squadra avversaria e, al contempo, proferito un epiteto razzista nei confronti dello stesso, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 3.000,00

PRO PATRIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al termine della gara proferito ululati ed epiteti razzisti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della Società avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

L.R. VICENZA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° e 29 minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 32° e 74° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 29° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PADOVA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 1° minuto della gara, due petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 1°, 66° e 83° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco, due dei quali provocavano il danneggiamento dei cavi del pannello Led pubblicitario;
3. lanciato cinque bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
4. danneggiato, facendole cadere a terra, le casse audio posizionate in prossimità della recinzione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 13° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato una canalina collocata sulla rete di recinzione contenente i cavi dell’impianto di diffusione sonora.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r c.c.).

AMMENDA € 300,00

CESENA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mare intonato:
1. al 10° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per tre volte;
2. al 92° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per sei volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r c.c.).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere propri sostenitori danneggiato tre pannelli batti-tacco nel Settore Ospiti a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

POTENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

AMMENDA € 100,00

FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver imbrattato la parete dei bagni con scritte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 73° minuto della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

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