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Giudice sportivo, ammende per Spezia, Hellas, Salernitana, Napoli e Lecce
Il giudice sportivo, dopo le gare della trentasettesima giornata di Serie A, ha comminato ammende a Spezia, Hellas Verona, Napoli, Salernitana e Lecce. Questo il dettaglio.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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