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Caso Parma: il TFN aveva ammesso l'intervento del Palermo e respinto quello del Venezia per "carenza di interesse anche indiretto"TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
lunedì 23 luglio 2018, 17:54Notizie
di Davide Marchiol
per Tuttoveneziasport.it

Caso Parma: il TFN aveva ammesso l'intervento del Palermo e respinto quello del Venezia per "carenza di interesse anche indiretto"

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Parma Calcio con 5 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di Serie A. Due anni di squalifica per Emanuele Calaiò.

Il TFN aveva ammesso l'intervento del Palermo, in quanto interessata direttamente in relazione alla classifica della stagione 2017/18, e rigettato l'istanza del Venezia "in carenza di un interesse anche indiretto, riguardo al procedimento in corso".

Si legge nel dispositivo:

Alla riunione odierna, preliminarmente, questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalle Società US Città di Palermo Spa e Venezia FC Srl, che hanno sostenuto sussistente un interesse di classifica, sentite le altre parti, oppostesi all’intervento del Venezia FC Srl e non oppostesi a quello della US Città di Palermo Spa, ha provveduto con l’ordinanza che di seguito si riporta: Ordinanza Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze presentate ai sensi dell’art. 41, comma 7 CGS e 33, comma 3 CGS, dalle Società Venezia FC e US Città Di Palermo Spa; udita la discussione degli interventi e della Procura Federale; ritiene ammissibile l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa, in quanto portatrice di interesse diretto in relazione alla posizione in classifica acquisita al termine della s.s. 2017- 18, nonché finalista nel girone dei play-off 2017-18; ritiene invece inammissibile l’istanza di intervento della Società FC Venezia, in carenza di un interesse anche indiretto, riguardo al procedimento in corso, poiché la Società fonda il proprio Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 3 intervento su un ipotetico e instaurando procedimento relativo alla posizione della Società US Città Di Palermo Spa, il cui stato, secondo quanto riferisce la Procura Federale, è in fase meramente istruttoria. P.Q.M. Ammette l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa. Respinge l’intervento della Società FC Venezia. 

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