
GIUDICE SPORTIVO - Due giornate e multa per Zaniolo. In 5 salteranno la prossima giornata
Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni per i vari calciatori squalificati nel corso dell'ultima giornata. Due giornate per Nicolò Zaniolo, espulso al termione di Roma-Fiorentina a causa delle reiterate proteste contro il direttore di gara Chiffi.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
ZANIOLO Nicolo' (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COLOMBO Lorenzo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
HYSAJ Elseid (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA CONCEICAO LEAO Rafael Alexandre (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
THORSBY Morten (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PREPARATORI ATLETICI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAMPO Pietro Ivano (Bologna): per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
ALTRI TECNICI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ROMANO Stefano (Venezia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto un'espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara.
Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.







