Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Pedro Mendes. In 10 fermati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della trentaseiesima giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Modena Pedro Mendes “per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito alla nuca un calciatore avversario”. Fermati invece per un turno: Matteo Francesconi ed Emanuele Adamo(Cesena), Marco Imperiale (Carrarese), Elio Capradossi e Simone Tronchin(Cittadella), Christian Dalle Mura e Giacomo Ricci(Cosenza), Andrea Favilli (Bari), Ajdin Hrustic (Salernitana) e Antonio Palumbo (Modena).
Queste invece le decisioni nei confronti delle società:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose monete in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose bottigliette in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
