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Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Pedro Mendes. In 10 fermati per un turno

Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Pedro Mendes. In 10 fermati per un turnoTUTTO mercato WEB
ieri alle 17:04Serie B
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della trentaseiesima giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Modena Pedro Mendes “per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito alla nuca un calciatore avversario”. Fermati invece per un turno: Matteo Francesconi ed Emanuele Adamo(Cesena), Marco Imperiale (Carrarese), Elio Capradossi e Simone Tronchin(Cittadella), Christian Dalle Mura e Giacomo Ricci(Cosenza), Andrea Favilli (Bari), Ajdin Hrustic (Salernitana) e Antonio Palumbo (Modena).

Queste invece le decisioni nei confronti delle società:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose monete in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato numerose bottigliette in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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