Ridateci il maltolto e anche qualcosina in più!
“Nota 10940”. Sembra il titolo di un film di fantascienza, e invece…. Questo è il nome di battesimo della carta segreta datata 14 aprile 2021, che tanto segreta non era visto che era ben nota e più volte fu ufficialmente chiesta invano dai legali della Juventus. Un aggettivo ad hoc potrebbe essere altro che segreta, bensì “insabbiata”, ma di una polvere troppo vile e sottile per non farla riemergere. In quell'atto la Covisoc chiedeva alla Procura Federale alcune interpretazioni relative al caso delle plusvalenze segnalando "fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo". La commissione di vigilanza aveva ricevuto in replica "indicazioni interpretative in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società". In pratica questa prova è fondamentale per le tesi difensive bianconere, dato che retrodaterebbe, e dunque renderebbe inutilizzabili, i termini di apertura dell'inchiesta sulle 'plusvalenze fittizie'. Il procuratore capo Chiné (lo stesso del caso Mourinho…), a seguito dell’istanza formalizzata lo scorso 14 marzo 2022 e anche nelle settimane successive, ha sempre respinto la richiesta di messa agli atti del documento, arrivando alla scellerata sentenza dei 15 punti di penalizzazione, con la conseguenza del ricorso alla Cassazione sportiva del Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà esprimere un giudizio di legittimità — e non di merito — sulla decisione della Corte d’Appello federale.
Nel frattempo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato ragione ai ricorrenti e di conseguenza al club bianconero che avrà accesso alla carta Jolly, spiegando che: “È evidente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame, in particolare nella pendenza della impugnazione della sentenza di revocazione, emessa dalla Corte Federale di Appello, proprio perché l’atto in esame dev’essere conosciuto prima che si concluda il processo sportivo, posto che ogni successiva iniziativa proposta presso la giurisdizione amministrativa statale incorrerebbe nei noti limiti degli strumenti di tutela, che in materia disciplinare sono di tipo risarcitorio e non reale, secondo l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale”. Secondo i legali della Juventus può essere questa la “carta vincente” che potrebbe invalidare la sentenza della Corte d’Appello federale e riportare la classifica ad una normalità, seppur con grave e irrimediabile ritardo. Il Tar precisa anche uno dei motivi dell’accoglimento: “è infatti noto che in via generale il c.s. rifiuto di provvedimento si manifesta mediante un provvedimento negativo in senso proprio, il quale costituisce esercizio (in negativo) di potere”. Pare si possa intendere che ci sia stato un abuso di potere, oltre ad un’altra motivazione invece che è ancor più delicata, anche se non suona nuova dato che nessuno ha mai potuto realmente pensare che soltanto la Juventus fosse coinvolta in questo 'scandalo' gonfiato ad hoc da media e detrattori.
Nella battaglia legale a livello sportivo la Juve può capovolgere al Coni l’esito della sentenza di secondo grado per un vizio di forma, proprio grazie alla 10940. Secondo gli avvocati difensori della Juventus il 21 aprile 2021 quindi andrebbe considerato la data di inizio del procedimento. Pertanto secondo i tempi previsti dalla procedura (30 giorni per l’iscrizione della notizia nel registro e 60 per la durata delle indagini) tutti gli atti necessari all’indagine compiuti fuori dai tempi di legge successivi al 14 luglio 2021 sarebbero inutilizzabili e dunque – secondo i legali bianconeri – l’azione disciplinare nei confronti della Juventus sarebbe inammissibile.
Ci si domanda allora perché Covisoc e FIGC hanno nascosto la 'Nota 10940' alla Juventus? Di certo perché è un documento che non avrebbe fatto sentenziare ciò che è stato sentenziato, e che ci si augura venga cassato per sempre. La mancanza di trasparenza del meccanismo di giustizia sportiva è stata palese, minandone le fondamenta. La giustizia che sia sportiva (negli ultimi tempi fortemente indebolita rendendosi sempre meno credibile) o ordinaria (nella speranza che non s’indebolisca mai!), dovrebbe essere sempre quella virtù eminentemente sociale consistente nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. Non sempre ci si riesce, spesso c’è bisogno di ricorrere sino all’ultimo grado di giudizio per far emergere quella virtù che molti vorrebbero insabbiata.
Solo la Storia, credo, può dare un senso alle istituzioni e mostrarne la razionalità; è solamente quindi in relazione a questa proprietà che essa può in qualsiasi momento risultare sorprendente, per qualche suo aspetto, non prevedibile o non conosciuto. La Storia e il senso di giustizia dell’Uomo ci ha consegnato la Cassazione, e nel caso in particolare il Collegio del Coni che la rappresenta come idea di ultimo grado di giudizio.
Il maltolto sarà di nuovo reso alla Juventus. Il Collegio ha il potere, l’onere e l’onore di innalzare sul piedistallo la giustizia, di cassare tutto quanto di sbagliato è stato fatto, riconsegnando alla Juventus ciò che era ed è suo. Sono certo che i giudici che decideranno a breve avranno ben salda l’idea di Cassazione e di quanto importante sia per il diritto l’ultimo grado di giudizio: un remedium extra ordinem, una continuità, uniformità e contenimento nella interpretazione della norma; un baluardo indissolubile di legalità ed eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; un caposaldo indeclinabile della certezza del diritto.
Di certo i quindici punti tolti, sradicati, falciati via con cattiveria a gennaio avevano un peso specifico di gran lunga superiore di quelli che ora torneranno indietro. Quelli erano vigorosi, freschi, vivi, impaurivano l’avversario che sentiva il fiato dei bianconeri sul collo, fruttiferi tanto da poter guardare l’orizzonte molto roseo del campionato; questi avranno sì il sapore del riscatto, della rivincita, ma saranno più leggeri, per psicologicamente (e non solo) gli avversari si sono rafforzati e soprattutto il Napoli senza quel fiato sul collo ha avuto la mente libera per proseguire il suo cammino.
La Juventus (e con essa i suoi tifosi) ha subito un vero e proprio danno morale che la Cassazione definisce come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito. Chissà se a qualcuno verrà l’idea di chiedere un risarcimento “danni” quantificato in una quindicina di punti (una sorta di “doppia caparra”!), semmai visti i tempi, il campionato 2042-2043 la Juventus lo potrebbe iniziare con un +15. Chissà.
Perché tutto questo? Confusione, ignoranza, dolo? In tutti i casi, la giustizia è un’altra cosa, ed è quella che qui si invoca. A proposito, dimenticavo che la Figc a quanto pare non intende costituirsi nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia presso il Coni, rimanendo contumace; mentre invece con tutt’altro atteggiamento, per far sì che la Nota 10940 si disperda nelle sabbie mobili, si è appellata al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar sopra richiamata, denunciando la disapplicazione della pregiudiziale sportiva, visto che si è andati dal giudice amministrativo senza passare dai primi tre gradi della giustizia sportiva. Per esaustività e chiarezza, dal momento che nell’ordinamento sportivo non ci sono norme che regolamentano l’istituto di accesso agli atti, non ci sarebbe pregiudiziale. È stato lo stesso Tar del Lazio, peraltro, a sottolineare «la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo».
A conferma di tutto ciò, ieri ad ora di pranzo è stato servito dal Consiglio di Stato il rigetto dell’istanza. Il decreto firmato dal presidente della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, Paolo Giovanni Nicolò Lotti, relativo al no alla sospensiva chiesta dalla Figc motiva la decisione nella seguente maniera: "Considerato che non sussistono i presupposti per la visura monocratica e osservato che quanto dedotto dall'appellante può in ipotesi suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un'ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di "estrema gravità e urgenza" e quindi collegata ad un danno definibile come "catastrofico" per la parte deducente; per questi motivi respinge l'istanza e fissa per la discussione la camera di consiglio del 23 marzo"
Beh visto il recente passato mal giudicato dalla Corte Federale d’Appello (sportiva), un “saltino” alla giustizia ordinaria tutti l’avrebbero fatto: ai giuristi d’oggi (non ai posteri!) l’ardua sentenza!
Ad maiora… che si vada verso cose davvero più grandi, serie, e giuste, comprese le onorabilissime dimissioni di qualche eminente esponente della FIGC.


