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Revoca della promozione al Figline, ecco le motivazioni della sentenzaTUTTOmercatoWEB
giovedì 18 agosto 2022, 16:49Calcio
di Ercole De Santi
per Amaranta.it

Revoca della promozione al Figline, ecco le motivazioni della sentenza

Livorno – Sono state rese note le motivazioni della sentenza a carico del Figline e di alcuni suoi dirigenti, tesserati e collaboratori, in virtù della quale al Figline è stata revocata la promozione in Serie D.
L’accertata responsabilità del presidente gialloblu, Simone Simoni, secondo il giudice del Tribunale federale della Toscana, Carmine Compagnini, ha determinato la responsabilità diretta della società che, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva, si è vista retrocedere all’ultimo posto della poule promozione del campionato di Eccellenza toscano con la conseguente revoca della promozione in Serie D. In virtù della regola dello scorrimento della graduatoria, il Livorno dovrebbe salire al secondo con la logica promozione in Serie D.
“L’accertata responsabilità del presidente, nei termini sopraindicati, determina la responsabilità diretta della società, la quale è chiamata a rispondere altresì a titolo di responsabilità oggettiva per effetto delle violazioni accertate nei confronti di almeno cinque tesserati propri. L’estrema gravità delle violazioni commesse dal presidente e dagli altri tesserati, già evidenziata nell’esame delle singole posizioni, causa di una straordinaria eco mediatica che si traduce in un notevole danno di immagine nei confronti dell’intera Federazione, e tenuto altresì conto del fatto che dette violazioni sono state commesse nell’ambito di ‘una competizione agonistica obbligatoria’, determina il Tribunale ad infliggere, nell’ambito di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del C.G.S., la sanzione della collocazione della società all’ultimo posto del triangolare conclusivo del campionato di categoria con conseguente revoca del diritto alla promozione al campionato di Serie D”.
Il presidente Simoni, si legge nella motivazione, “è stato in grado di conoscere gli eventi solo successivamente quando, a seguito della risonanza mediatica della vicenda, ha convocato una riunione. Tutti i tesserati ascoltati dalla Procura sono concordi nell’escludere la sua conoscenza del fatto e si evidenzia, a rafforzamento di tale tesi, il suo evidente stato di dispiacere e di delusione per il risultato della gara che lo ha indotto ad abbandonare il campo”. Ed in effetti tutte le dichiarazioni dei giocatori concordano: il Presidente era estraneo all’illecito, lo ha saputo solo a fine gara. Per lui si è concretizzata dunque l’omessa denuncia.
In altre parole, è emerso con chiarezza, dalle scritture del giudice Compagnini, che l’artefice di quanto accadde nei minuti finali della partita tra Tau Altopascio e Figline, lo scorso 11 maggio, sia stato Emiliano Frediani. Il quale, peraltro, era assente lo scorso 10 agosto al processo svoltosi al centro tecnico federale di Coverciano. Egli, secondo la sentenza, sarebbe l’artefice dell’illecito sportivo, come è evidente dalle dichiarazioni di allenatore e calciatori.
L’avvocato Francesci Rondini, difensore di Frediani, secondo gli atti, “riportandosi integralmente alla memoria depositata” ribadisce che il suo assistito “non è mai stato tesserato per la società Figline 1965” e che “non è iscritto nell’albo speciale del direttori sportivi” e si chiede “perché il diesse, se la società non fosse coinvolta, non sia stato allontanato dopo gli avvenimenti”, confermando la richiesta di applicazione delle attenuanti previste dagli artt. 13 e 16 del Cgs.
Dunque, durante i minuti finali della gara tra Tau e Figline, nella ricostruzione dell’accusa accolta dal Tribunale, il direttore sportivo avrebbe messo in pratica un piano ordito “addirittura il martedì precedente la gara, che avrebbe previsto il comportamento che avrebbe dovuto tenere la squadra in caso di sconfitta con il Tau Calcio Altopascio e di aver calcolato, sulla base della differenza reti, quante di queste la squadra avrebbe dovuto subire. Al momento della legittima segnatura da parte del Tau Calcio Altopascio della terza rete ha più volte telefonato al Becattini, allenatore in campo, per invitarlo ad imporre ai calciatori di far ‘passare’ gli avversari ed a subire lo scarto di almeno quattro reti”.
Ecco spiegata la sanzione a Frediani, ossia l’inibizione di cinque anni.
Per quanto riguarda l’allenatore del Figline, Marco Becattini, “ha ammesso la propria responsabilità ed ha collaborato con l’ufficio inquirente, tuttavia non si può derubricare il capo di incolpazione riconducendolo a omessa denuncia perché questa sarebbe dovuta avvenire prima dell’inizio della gara, non a gara iniziata”. E ancora: “Non si è opposto alla richiesta” di Frediani “ed anzi ha prestato il proprio assenso nel momento in cui ha, come affermato in sede istruttoria, allargato le braccia per dire ai calciatori” va fatta”. L’avvocato di Becattini, si legge ancora, “pone in rilievo il non essere l’allenatore l’ideatore dell’illecito ma di averlo subito per una sudditanza psicologica nei confronti del Frediani. Non ha avuto la forza di opporsi alla proposta in conseguenza della sua giovane età e della inesperienza, poste a confronto con la personalità ed i trascorsi sportivi del D.S., dimostrandosi così remissivo. Rileva ancora come il Frediani, nel frangente, gli avesse garantito il proprio appoggio in ordine al rinnovo del contratto per la stagione successiva. Chiede che nell’applicare l’art. 128 del C.G.S. il Collegio tenga conto del comportamento processuale tenuto dal Becattini”.
Insomma, Frediani avrebbe telefonato ripetutamente a Becattini durante i minuti finali “imponendogli” di subire altri due gol e di perdere con almeno quattro gol di scarto. Per convincerlo gli promette il rinnovo di contratto per l’annata successiva, da disputarsi in Serie D. L’allenatore allarga le braccia e intima ai suoi di dare il via alla farsa.
E qua, secondo gli atti, viene il bello. Perchè Vanni Burzagli, portiere del Figline, avrebbe subito pressioni e minacce. Infatti, si legge sul documento, “l’avvocato Lombardi ammette la responsabilità del calciatore ma pone in risalto le pressioni alle quali il Burzagli è stato assoggettato prima della gara ed anche nel corso di essa allorché il Degl’Innocenti, calciatore di maggior carisma all’interno della squadra, ha minacciato di schiaffeggiarlo ove non avesse acconsentito alla segnatura di più reti da parte della società Tau Calcio Altopascio”.
Dunque Burzagli ha ammesso di aver agevolato i due gol del Tau, ma perchè sottoposto a evidenti pressioni. Simile il comportamento di Saitta e Privitera, “l’avvocato Corri, difensore di entrambi, rilevata la eguale posizione dei propri assistiti, pone in risalto l’atteggiamento di collaborazione da essi tenuto del quale doversi tener conto in sede di decisione. Rileva che il loro coinvolgimento è relativo solo a due “giocatine” venute a conoscenza solo perché frutto delle loro spontanee dichiarazioni”.
Da qua le sentenze, che ricordiamo aver decretato: al presidente Simone Simoni, tre anni di inibizione per omessa denuncia; al direttore sportivo Emiliano Frediani, cinque anni di inibizione per illecito sportivo; all’allenatore Marco Becattini, tre anni di inibizione per illecito sportivo; ai giocatori Burzagli, Saitta e Privitera, due anni di squalifica; alla Società Figline l’ultimo posto nel triangolare di Eccellenza con revoca del passaggio in Serie D.