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Samp-Como Women, respinto il ricorso delle blucerchiate: resta l'1-2 che significa Serie BTUTTO mercato WEB
ieri alle 21:25Calcio femminile
di Tommaso Maschio

Samp-Como Women, respinto il ricorso delle blucerchiate: resta l'1-2 che significa Serie B

Niente da fare per la Sampdoria Women: il ricorso presentato dalla società ligure dopo la sconfitta per 2-1 contro il Como Women nell'ultima giornata di Serie A Femminile, che ha certificato la retrocessione in Serie B, è stato infatti giudicato infondato dal Giudice Sportivo che lo ha respinto confermando il risultato del campo. Questo il comunicato completo:

Il Giudice Sportivo,
premette:

con comunicazione PEC delle ore 23,26 del 3 maggio 2025, la Soc. SAMPDORIA S.p.A. ha inviato al Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica e alla Soc. COMO WOMEN il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara SAMPDORIA S.p.A. – COMO
WOMEN del 3 maggio 2025 valevole per la quarta giornata di ritorno della Poule salvezza del Campionato Serie A Ebay 2024-2025, conclusasi con il risultato di 1-2 in favore della Soc. Como Women.

In data 4 maggio 2025, con PEC delle ore 8,12, la Soc. Sampdoria S.p.A. ha tempestivamente e ritualmente
trasmesso i motivi del ricorso e la documentazione ad esso allegata.

In sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente in quanto la società Como Women avrebbe violato la Lett. A punto 7 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024 della Divisione Serie A Femminile Professionistica, che disciplina le modalità di partecipazione al Campionato delle calciatrici. Tale norma prevede che: Nel caso in cui la società inserisca nell’elenco ufficiale di gara 21 o 22 calciatrici dovrà essere previsto un numero minimo di 11 calciatrici: a) che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero b) nate dopo l’anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla
partecipazione alla gara.

Nel reclamo della soc. Sampdoria si sostiene che la Soc. Como ha schierato in campo solo otto calciatrici cd. “formate”: Aprile (2000), Picchi (1997), Schroffenegger (1991), Gilardi (2003), Ruma (2006), Soggiu (2003), Guagni (1987) e Marchiori (2006). Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile.

Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 67, ultimo comma CGS ed in osservanza del CU 243/A dell’11 Aprile 2025, ha quindi fissato la data dell’8 maggio 2025 per la pronuncia della decisione, dandone comunicazione alle società interessate.

Con comunicazione PEC delle ore 19.16 del 6 maggio 2025, la Soc. COMO WOMEN ha tempestivamente trasmesso la propria memoria, contestando la fondatezza del ricorso; sottolineando, in particolare, come le calciatrici “formate” in distinta siano 11, come previsto dalla norma, senza che sia stata commessa alcuna violazione.

Il ricorso proposto dalla Soc. SAMPDORIA SPA è infondato e non merita accoglimento.

Dall’esame degli atti ufficiali della gara, e in particolare dalla distinta della Soc. Como Women, emerge in effetti che la Società in questione ha regolarmente schierato fin dall’inizio undici calciatrici “formate” nel rispetto delle norme regolatrici della partecipazione alla gara.

Va evidenziato che la stessa reclamante formuli i propri addebiti in maniera meramente probabilistica e presuntiva. Anche la citata giurisprudenza della C.A.F., peraltro senza riferimenti identificativi, appare del tutto inconferente.

Dalle osservazioni rappresentate nel ricorso si evince che si fondi sulla posizione di tre calciatrici non formate: BERGERSEN Mina Schaathun; NISCHLER Nadine e D’AGOSTINO Ginevra.


La calciatrice NISCHLER nata l’8.11.2000 rientra nella previsione normativa in esame. La reclamante non evidenzia alcun motivo a sostegno della sua domanda. La NISCHLER risulta tesserata dai 12 anni, per la stagione 2012/13, fino ai 21 anni per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per 58 mesi non consecutivi; laddove la norma richiede “che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi”. In particolare:

- Nella stagione 2012/2013: 7 mesi e 22 giorni al Sud Tirol Damen Bolzano
- Nella stagione 2013/2014: 9 mesi e 26 giorni al Naturns (Bolzano)
- Nella stagione 2014/2015: 10 mesi e 5 giorni al Partschins Raiffesen (Bolzano)
- Nella stagione 2019/2020: 11 mesi e 12 giorni al Uterland Damen (Bolzano)
- Nella stagione 2020/2021: 12 mesi al Unterland Damen (Bolzano)
- Nella stagione 2021/2022: 1 mese e 12 giorni al Uterland Damen (Bolzano) e 10 mesi e 4 giorni al SSV Brixen Obi (Bressanone)
- Nella stagione 2022/2023 (fino al 7 novembre 2022): 13 giorni al SSV Brixen Obi (Bressanone) e 2 mesi e 27 giorni al Meran Women

D’AGOSTINO, essendo nata il 18.03.2008, rientra nel punto b) dell’art. 7: “) nate dopo l’anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento”. Evidente la piena rispondenza al requisito delle calciatrici formate. In particolare: primo
tesseramento il 22/4/2016 per la società Calcio Como S.r.l., continuativo in altre società affiliate alla FIGC fino alla stagione 2024/2025.

La calciatrice BERGERSEN, nata il 10.7.2003 e proveniente da Federazione estera, è stata tesserata per la prima volta per la F.I.G.C. il 09.08.2021 per la società Roma S.p.A.; risulta poi tesserata per 44 mesi consecutivi come di seguito indicato:
- Nella stagione 2021/22: 10 mesi e 22 giorni per AS Roma
- Nella stagione 2022/23: 12 mesi per AS Roma
- Nella stagione 2023/24: 1 mese per AS Roma e 11 mesi per Como Women
- Nella stagione 2024/25 (fino alla data odierna): 13 giorni per AS Roma e 10 mesi per Como Women

Rilevando l’eccessività genericità del ricorso, non essendo chiaramente indicato nel ricorso il motivo specifico della violazione della calciatrice, è da ritenersi che si voglia sostenere che la calciatrice non aveva il requisito dei 36 mesi alla data del 10.7.2024, quando ha compiuto i 21 anni.

Come sostenuto anche nelle Osservazioni rappresentate dalla società COMO, la norma stabilisce solo “tra i 12 e i 21 anni”; l’assenza di indicazioni precise e inderogabili definisce tale limite al compimento del 22° anno. Tale interpretazione è pacifica nell’ambito federale, ed è stata sempre adottata nei precedenti della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Trova riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa ordinaria.

Non si vuol ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalità formale, ma a sostegno di quanto esposto, va evidenziato che anche nei casi nei quali la norma sia più specifica, ossia venga indicato il termine “21 anni compiuti”, è in ogni caso previsto che il termine ultimo sia dato dalla fine della stagione in corso.

Come, infatti, stabilito nelle “Regulations of the UEFA Women's Champions - League2024/25 Season” al paragrafo “IV - Player Registration, Article 31 Player lists”, dov’è indicato: “the season immediately following the player's 21st birthday may be counted if the player's birthday is on or after 1 July”. Detta normatìva è applicata anche dalla lega di Serie A maschile, che nel Comunicato Ufficiale N. 269/A del 30.4.2025 “modifica disposizioni in materia di tetto alle rose”, all’art. 1 del nuovo testo stabilisce che in merito ai “calciatori formati in Italia” per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio
della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età. Anche ricorrendo tali norme, quindi, non si sarebbe riscontrata alcuna violazione.Fermo restando, come evidenziato, che la norma consolidata, in caso di assenza di specifica indicazione, il limite resta fissato al compimento del 22° anno.

Risulta quindi evidente che nessuna violazione vi sia stata da parte della Soc. Como Women della citata disposizione del Regolamento della competizione che prevede, quando in distinta siano inserite 22 calciatrici, come nel caso di specie, l’obbligo della partecipazione alla gara di undici calciatrici formate, in osservanza a quanto disposto dalla Lett. A, art. 7 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024 della
Divisione Serie A Femminile Professionistica.

P.Q.M.

Delibera

1) di non accogliere il reclamo e di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-2 in favore della società COMO WOMEN
2) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società SAMPDORIA S.p.A.